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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35676/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze del 10/09/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Perugia (16/06/2011; irrevocabile 02/11/2012). L'istante sosteneva che fosse emersa nuova prova (perizia di Paolo Mastrini) idonea ad ottenere il proscioglimento o la derubricazione dei reati contestati (tentato incendio aggravato e tentata frode assicurativa) in danneggiamento depenalizzato. Deduceva inoltre carenze motivazionali dell'ordinanza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal condannato (non dal difensore abilitato), per cui manca il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (normativa introdotta dalla legge n.103/2017). In ogni caso la Corte di merito aveva correttamente ritenuto le presunte "nuove" prove come ricostruzioni di elementi già valutati nel giudizio di merito e manifestamente inidonee a integrare i presupposti di ammissibilità della revisione ex art. 630 c.p.p. Sono state condannate le spese processuali e il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    entrata in vigore 3 agosto 2017

    Esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo che il ricorso in cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale, ai fini della ammissibilità.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Rilevante nella disciplina dell'assistenza tecnica e della sottoscrizione degli atti in sede di Cassazione (richiama requisiti di rappresentanza tecnica).

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la revisione; l'istanza di revisione è ammissibile solo per la sopravvenienza di nuove prove idonee a determinare il proscioglimento o la diminuzione della responsabilità e non per semplici richieste di rivalutazione di prove già esaminate.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione avverso le sentenze e provvedimenti relativi alla revisione; anche questi ricorsi sono soggetti al requisito della sottoscrizione da difensore cassazionista ex legge n.103/2017.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; utilizzato per il pagamento delle spese e dell'ammenda alla Cassa delle ammende per inammissibilità dolosa o colposa.

  • art. 635 cod. pen.

    Danneggiamento: norma evocata nella prospettazione della derubricazione; la Corte osserva che la depenalizzazione richiamata (d.lgs. 15/01/2016, n.7) non costituisce nuova prova e quindi non sorregge l'istanza di revisione.

  • D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Provvedimento di depenalizzazione citato quale possibile effetto sulla derubricazione del reato di danneggiamento, ma ritenuto non risolutivo in assenza di nuova prova determinante ai sensi dell'art. 630 c.p.p.

  • Sentenza Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)

    Giurisprudenza costituzionale di legittimazione che ha confermato l'obbligo che l'atto di impugnazione sia sottoscritto da avvocato cassazionista; la Corte di cassazione applica tale principio anche ai ricorsi ex art. 634 c.p.p.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (3/8/2017) il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale: ricorsi proposti personalmente dall'imputato sono inammissibili.
  • L'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. richiede la sopravvenienza di nuove prove idonee a determinare il proscioglimento o una significativa modificazione della responsabilità; semplici rielaborazioni o rivalutazioni di elementi già esaminati non sono sufficienti.
  • L'assenza di una procura speciale o di una sottoscrizione valida da parte del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La mera allegazione di documenti o perizie già noti o già valutati nel giudizio di merito non integra il requisito della novità necessario per la revisione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e imporre somme a titolo di ammenda (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'atto.

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