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Sentenza

Sentenza del 14/03/2018 n. 1148 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Notificazione della cartella di pagamento - Addetto alla ricezione degli atti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la notificazione della cartella di pagamento consegnata al portiere dello stabile, qualificatosi come "addetto alla ricezione degli atti". Il ricorrente sosteneva che, in assenza di consegna diretta al destinatario, fosse necessario inviare anche una raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione, come previsto quando l'atto è consegnato al portiere o al vicino di casa. La questione concerneva inoltre la necessità della sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

La decisione

La notificazione è stata ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, quando la cartella è consegnata a una persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è necessaria la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Inoltre, se il portiere si qualifica come "addetto alla ricezione degli atti", non è richiesto l'ulteriore invio della raccomandata informativa al destinatario, adempimento previsto invece per la diversa ipotesi di consegna al portiere o al vicino di casa in qualità di semplici consegnatari. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 3

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

    La disposizione distingue tra la consegna a una persona qualificata come addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda e la consegna al portiere o al vicino di casa in qualità di meri consegnatari. Nel primo caso non occorre la sottoscrizione dell'originale né l'ulteriore raccomandata informativa; nel secondo caso la raccomandata informativa è invece necessaria.

Massime di principio

  • Per valutare la validità della notificazione non è decisivo soltanto il luogo della consegna, ma anche la qualifica della persona che riceve l'atto e il ruolo concretamente dichiarato o risultante dalla relata di notifica.
  • La consegna al portiere qualificatosi come addetto alla ricezione degli atti è equiparata, ai fini della notificazione, alla consegna a una persona addetta alla casa o allo stabile; pertanto non richiede automaticamente l'invio della raccomandata informativa.
  • La raccomandata informativa è necessaria quando l'atto viene consegnato al portiere o al vicino di casa come semplici soggetti reperiti sul posto, non quando il consegnatario risulta formalmente addetto alla ricezione degli atti.
  • La relata di notifica assume particolare importanza: una contestazione può essere fondata se la qualifica del ricevente è assente, ambigua o non adeguatamente documentata.
  • La mancata sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario non determina di per sé l'invalidità della notificazione nei casi espressamente disciplinati dall'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973.

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