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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16998/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

A seguito di un pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione per un importo complessivo di oltre 2,9 milioni di euro, il debitore aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro quattordici cartelle di pagamento, deducendo la prescrizione dei crediti azionati. Il tribunale aveva accolto l'opposizione almeno in parte, dichiarando cessata la materia del contendere per alcune cartelle e prescritti i residui crediti. In appello, su impugnazione dell'agente della riscossione, la decisione era stata riformata con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e affermazione della giurisdizione del giudice tributario. Nel ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione dell'art. 16 d.lgs. 46/1999, sostenendo che, trattandosi di esecuzione già iniziata e di contestazione del diritto a procedere alla riscossione coattiva dopo la cartella, la controversia dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione e devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nel ricorso per cassazione mancava l'indicazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato a seguito di pignoramento presso terzi; tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso. La Corte ha comunque osservato, in via non decisiva, che la tesi del ricorrente sarebbe stata infondata, poiché secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite la contestazione della prescrizione sopravvenuta dopo la notifica della cartella, relativa a crediti tributari, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, non essendo una questione meramente esecutiva quando si discuta della definitività della cartella. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    L'azione era stata qualificata dal ricorrente come opposizione all'esecuzione, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'inammissibilità per mancata indicazione di un litisconsorte necessario.

  • art. 16 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    in relazione all'art. 57, comma 1, lettera a), d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    Norma invocata per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie successive alla notifica della cartella; la Corte non la applica in senso favorevole al ricorrente, richiamando invece l'orientamento delle Sezioni Unite sulla giurisdizione tributaria per la prescrizione sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stato il parametro del motivo di ricorso per cassazione, formulato come censura di giurisdizione.

  • art. 374, comma primo, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità che la questione sia decisa dalle Sezioni Unite, essendovi già un orientamento consolidato in materia di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale applicato alla trattazione del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    La Corte esclude l'oscuramento dei dati perché non ricorrono motivi legittimi, intesi come opportuni, in mancanza di elementi che rendano la controversia sensibile o delicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione conseguente a pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua mancata indicazione nel ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la controversia riguarda crediti tributari e si deduce la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, la questione non è meramente esecutiva e può rientrare nella giurisdizione del giudice tributario, poiché investe la definitività della cartella.
  • La distinzione tra controversie "a valle" della cartella e questioni tributaria/executive non dipende solo dalla collocazione temporale dell'atto, ma dalla natura della domanda proposta e dal tipo di contestazione sollevata.
  • In presenza di orientamento delle Sezioni Unite già consolidato sulla giurisdizione, la sezione semplice può richiamarlo quale criterio dirimente per escludere la fondatezza della diversa tesi prospettata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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