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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/404

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/404 del Consiglio, del 7 marzo 2017, che attua l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

Normativa europea32017R0404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/404 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, che disciplina misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in relazione alla situazione in Afghanistan. L’aggiornamento recepisce le modifiche dell’elenco ONU, incluse rettifiche informative e una cancellazione, oltre a mantenere il perimetro dei soggetti designati. Il testo si limita quindi a una modifica puntuale dell’elenco sanzionatorio, senza introdurre nuovi obblighi materiali autonomi rispetto al regime originario.

Aggiornamento dell'elenco allegato al regolamento (UE) n. 753/2011 sulle misure restrittive nei confronti di persone, gruppi, imprese ed entità legati alla situazione in Afghanistan, in particolare ai talibani e alla rete Haqqani.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide su persone fisiche, gruppi, imprese ed entità inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011, cioè soggetti collegati ai talibani e, nel testo allegato, anche a entità/strutture associate come uffici di cambio e la rete Haqqani. L’effetto concreto è l’aggiornamento dell’elenco di soggetti sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Afghanistan, sulla base degli aggiornamenti del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non introduce un ambito territoriale autonomo diverso da quello proprio del regime sanzionatorio UE e si applica dalla sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/404 del Consiglio

Il regolamento aggiorna il regime UE di misure restrittive relativo all’Afghanistan previsto dal regolamento (UE) n. 753/2011. L’intervento è motivato dall’aggiornamento effettuato dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU e dalla necessità di allineare l’allegato I dell’atto UE all’elenco internazionale dei soggetti designati.

Finalità e contesto normativo

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 753/2011, adottato il 1o agosto 2011, che prevede misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan. Il regolamento di esecuzione 2017/404 è adottato in particolare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, dopo la proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

I considerando spiegano che il comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, istituito in base al punto 30 della risoluzione 1988 (2011), ha aggiornato il 12 gennaio 2017 le informazioni relative a persone ed entità soggette a restrizioni e, il 16 febbraio 2017, ha rimosso una persona dall’elenco. Per tale ragione l’allegato I del regolamento 753/2011 deve essere sostituito.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento non introduce un autonomo sistema sanzionatorio, ma modifica l’elenco dei soggetti già sottoposti al regime restrittivo UE. Il suo effetto riguarda persone fisiche, gruppi, imprese ed entità associati ai talibani o comunque inseriti nell’elenco ONU recepito a livello europeo.

Dal testo allegato emerge che l’elenco comprende:

  • persone legate ai talibani, con ampie informazioni identificative e contestuali;
  • entità e altri gruppi o imprese associati ai talibani, inclusi uffici di cambio, società di trasferimento valori e la rete Haqqani.

Aggiornamento dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011. In concreto, ciò comporta l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati, recependo le modifiche più recenti del comitato ONU e mantenendo allineato il regime UE al quadro sanzionatorio internazionale.

Nell’allegato sono riportati numerosi nominativi di persone fisiche, spesso con:

  • alias;
  • titolo o qualifica;
  • motivi della designazione;
  • dati anagrafici e documentali;
  • data della designazione ONU;
  • informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi del comitato sanzioni;
  • riferimenti ai riesami ex UNSCR 1822 (2008).

Il testo contempla anche designazioni di entità, tra cui:

  • Haji Khairullah Haji Sattar money exchange;
  • Ufficio cambi Roshan;
  • Rete Haqqani (HQN);
  • Rahat Ltd.;
  • Haji Basir and Zarjmil Company Hawala.

Per queste entità sono indicati sedi, succursali, dati di designazione ONU e spiegazioni del ruolo nella raccolta, deposito, trasferimento o agevolazione di fondi a favore dei talibani.

Contenuto sostanziale dell’elenco

L’allegato mostra che il focus materiale delle designazioni riguarda soprattutto:

  • ex esponenti istituzionali del regime talibano;
  • funzionari o comandanti talibani attivi dopo la caduta del regime;
  • operatori finanziari e reti hawala utilizzati per finanziare attività talibane;
  • membri o dirigenti della rete Haqqani, descritta come collegata ai talibani e ad Al-Qaida.

Le motivazioni ricorrenti includono il ricoprire ruoli di governo o comando sotto il regime talibano, il coordinamento di attività militari, il reperimento di fondi, il traffico di stupefacenti, il supporto logistico, l’organizzazione di attentati suicidi e il sostegno finanziario a operazioni insurrezionali.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la formula standard di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Lettura operativa per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il dato operativo essenziale è che il regolamento non crea nuove categorie astratte di divieto, ma aggiorna la lista delle persone ed entità soggette a congelamento e altre misure restrittive previste dal regime UE sull’Afghanistan. La verifica di conformità deve quindi concentrarsi sull’allineamento dei nominativi, degli alias e delle entità della clientela o dei controparti con l’allegato aggiornato, tenendo conto anche delle denominazioni alternative e delle reti societarie o informali di trasferimento di valori indicate nel testo.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La misura aggiorna la lista dei soggetti sottoposti a misure restrittive in base alle decisioni del comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, compreso l’aggiornamento delle informazioni e la rimozione di una persona dall’elenco.

Base giuridica e finalità dell’aggiornamento

Il regolamento è adottato dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) n. 753/2011, in particolare dell’articolo 11, paragrafo 4. I considerando richiamano gli aggiornamenti del 12 gennaio 2017 e la rimozione del 16 febbraio 2017 effettuati dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1988 (2011), giustificando la sostituzione dell’allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: elenco dei soggetti designati

L’allegato riporta un elenco molto ampio di persone fisiche legate ai talibani, con dati identificativi, alias, titoli, motivi dell’inserimento, date di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza, date di designazione ONU, eventuali riesami e note operative. Include anche entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani, tra cui uffici di cambio, società di hawala e la rete Haqqani. Per le entità sono indicati denominazioni alternative, indirizzi delle succursali, date di designazione ONU e motivazioni sostanziali del collegamento con il finanziamento o il supporto alle attività talibane.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneafghanistanmisure restrittivediritto dell’unione europea

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