Cassazione Civile, Ordinanza n. 36370/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo deducendo, tra l'altro, l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto relativo all'anno 2009, con richiesta di maggiori IRPEF, IVA e IRAP oltre a interessi e sanzioni. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado, l'Ufficio aveva appellato e la CTR aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso originario. In cassazione l'erede del contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto valida la notifica pur in presenza di una raccomandata informativa che non era pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario per errore del notificante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato, sulla base degli atti richiamati e prodotti, che il contribuente risultava residente nel Comune indicato, che il messo notificatore aveva eseguito tentativi di notifica e ricerche anagrafiche, e che la relata documentava l'irreperibilità assoluta nel luogo di residenza. Ha quindi ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, secondo il principio per cui la notifica è rituale quando, nel Comune del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e il messo abbia svolto le ricerche richieste. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per censurare la disciplina della notificazione, ma la Corte ritiene corretta la conclusione del giudice di merito sulla ritualità della notifica.
art. 116 c.p.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze documentali; la Corte non accoglie la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
La notifica mediante deposito nella casa comunale e affissione dell'avviso è rituale solo quando, nonostante le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, il messo non rinvenga l'effettiva abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è valida quando il messo notificatore, nel Comune del domicilio fiscale, svolga le ricerche dovute e non rinvenga l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente, emergendo così una situazione di irreperibilità assoluta.
- Ai fini della ritualità della notifica non è necessario che la relata descriva in modo tipizzato le singole attività compiute, purché dal suo contenuto risulti con chiarezza l'effettivo svolgimento delle ricerche richieste.
- In sede di legittimità, quando è denunciato un vizio processuale della notificazione, la Corte può accedere direttamente agli atti del giudizio di merito per verificare la sussistenza del vizio dedotto.
- La mancata ricezione della raccomandata informativa non esclude di per sé la validità della notifica se, in concreto, ricorrono i presupposti dell'irreperibilità assoluta previsti dalla disciplina speciale tributaria.
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