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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale emesso dalla Questura di Bologna ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (destinatario avviso orale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dalla Questura di Bologna, deducendo: violazione dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 159/2011 e incompetenza territoriale del Questore, per mancanza del requisito della dimora nella provincia di Bologna; violazione degli artt. 1, lettera c), e 3 d.lgs. 159/2011, per carenza dei presupposti di legge e difetto di istruttoria sulla sua pericolosità sociale; motivazione apparente, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio la Questura ha annullato in autotutela l’avviso orale, riconoscendo, in relazione alla residenza del ricorrente in altro Comune e all’assenza di interessi nella città di Bologna, il difetto di competenza del Questore procedente; è stata inoltre richiamata la revoca, da parte del GIP del Tribunale di Bologna, della misura cautelare dell’obbligo di presentazione, per il venir meno delle relative esigenze.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato prima della decisione cautelare. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerato il tempestivo esercizio dell’autotutela e la delicatezza degli interessi coinvolti. Diversamente, il contributo unificato è stato posto a carico dell’amministrazione: anche in caso di compensazione delle spese, esso grava sulla parte soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002. Per individuare tale parte in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso concreto, l’amministrazione è stata considerata tecnicamente soccombente perché il giudizio, ove proseguito, avrebbe avuto esito negativo per essa, anche alla luce del riconoscimento della fondatezza della censura relativa alla competenza dell’autorità emanante.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata invocata in relazione all’adozione dell’avviso orale, alla competenza territoriale del Questore e ai presupposti della misura.

  • art. 1, lettera c), d.lgs. 159/2011

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è stata richiamata con riguardo ai presupposti sostanziali dell’avviso orale e alla valutazione della pericolosità del destinatario.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato dedotto il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi [contributo unificato] è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    Il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege sottratta alla disponibilità del giudice; in caso di cessazione della materia del contendere, l’individuazione del soggetto obbligato avviene secondo la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato prima della decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le ulteriori censure, che possono essere assorbite.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può individuare la parte tecnicamente soccombente sulla base della soccombenza virtuale, verificando quale sarebbe stato l’esito del giudizio se il processo fosse proseguito.
  • Il contributo unificato è un’obbligazione ex lege dovuta dalla parte soccombente anche quando le spese di lite sono compensate; pertanto, la compensazione delle spese non impedisce di porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente.
  • L’annullamento in autotutela dell’avviso orale da parte della Questura, motivato anche dal difetto di competenza territoriale dell’autorità emanante, determina il venir meno dell’interesse alla decisione di annullamento dell’atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

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