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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41867/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 17/09/2019-20/09/2019 (carcere) e 21/09/2019-08/10/2019 (arresti domiciliari). La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistere una condotta di colpa grave del Coppola (pagamenti fraudolenti e prestazioni di servizi in favore di soggetti ritenuti intranei a un sodalizio mafioso), nonostante l'ordinanza cautelare fosse stata annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il procedimento fosse stato archiviato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che, nel caso di ingiustizia 'formale' in cui l'annullamento della misura cautelare per mancanza di gravità indiziaria sia avvenuto sulla base dei medesimi elementi valutati dal giudice della cautela, non sia possibile ascrivere al ricorrente una efficacia causale o concausale della propria condotta (dolo o colpa grave) nell'adozione della misura. Perciò l'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Lecce per un nuovo esame conforme ai principi esposti dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art.416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso, contestato nella imputazione originaria a titolo descrittivo del fatto per cui era stata disposta la misura cautelare.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Disciplinante il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; prevede tra le cause ostative il dolo o la colpa grave del richiedente, ma la corte interpreta che tale ostatività non opera quando l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura è stata accertata sulla base dei medesimi elementi già valutati dal giudice della cautela (ipotesi di ingiustizia "formale").

  • art.315 cod. proc. pen.

    Indica il giudice competente a conoscere della domanda di riparazione (giudice adito).

  • art.273 e art.280 cod. proc. pen.

    Richiamati nel testo per delineare le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la corte osserva che l'ostatività per dolo/colpa grave si applica anche rispetto a misure disposte in difetto delle condizioni previste da tali norme, salvo il caso di valutazione diversa degli stessi elementi da parte del giudice del riesame.

  • art.294 cod. proc. pen.

    Norma sulla modalità dell'interrogatorio; richiamata per la cronologia del procedimento (sostituzione della misura dopo interrogatorio ai sensi di tale articolo).

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata in relazione ai vizi dedotti dal ricorrente (lett. b) e e) del comma 1).

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)

    La sentenza richiama la massima secondo la quale "la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione..."

    Principio di diritto centrale nel caso: la circostanza di avere causato la custodia cautelare per dolo o colpa grave è ostativa all'indennizzo, ma la stessa Sezioni Unite precisa che ciò non vale quando l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura è stata accertata sulla base dei medesimi elementi originariamente valutati dal giudice che ha adottato la cautela (cioè ipotesi di diversa valutazione giudiziale sugli stessi elementi).

Massime di principio

  • Se la misura cautelare viene annullata per insussistenza dei gravi indizi sulla base dei medesimi elementi già posseduti dal giudice che aveva adottato la misura, non si può ritenere che la condotta del detenuto abbia avuto efficacia causale o concausale nell'adozione della cautela: quindi non può operare l'esclusione dell'indennizzo per dolo o colpa grave.
  • Nel giudizio di riparazione il giudice non può valutare la colpa grave del richiedente quando l'annullamento della cautela per manca di gravità indiziaria sia dovuto a una diversa valutazione degli stessi fatti già disponibili al giudice della cautela.
  • L'ipotesi di "ingustizia formale" esclude anche la possibilità di ridurre l'indennizzo per colpa lieve: in taluni casi la condotta del richiedente non può rilevare ai fini della quantificazione della riparazione.
  • Se invece l'annullamento della misura si fonda su elementi nuovi o sopravvenuti non disponibili al giudice della cautela al momento del provvedimento, la valutazione della responsabilità del richiedente (dolo o colpa grave) può essere rilevante e valutata dal giudice della riparazione.
  • In presenza di contrasti motivazionali tra giudici (GIP, riesame, appello), il giudice della riparazione deve applicare i principi di legittimità e, in caso di errata applicazione del diritto da parte della Corte territoriale, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.

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