Sentenza n. 295/2026 - Palermo, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 1544 del 7 luglio 2025; e per l'annullamento - della nota, prot. 24615 del 18 luglio 2025, con cui l’Amministrazione regionale intimata ha evidenziato alla parte ricorrente la propria volontà di non eseguire la citata Sentenza n. 1544/2025 di questo TAR, in ragione dell’intenzione di appellarla;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1544 del 7 luglio 2025 e nota regionale con cui l'Amministrazione dichiarava di non voler dare esecuzione alla sentenza in ragione dell'intenzione di proporre appello
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le organizzazioni sindacali hanno promosso il giudizio ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1544/2025, che aveva annullato il piano regionale di dimensionamento scolastico nella parte relativa all'aggregazione del Liceo Scientifico “P. Farinato” di Enna all'Istituto “Napoleone Colajanni”. Hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e la violazione degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza, evidenziando che l'Assessorato regionale, nonostante la diffida, aveva comunicato di non voler prestare adesione alla decisione in attesa dell'appello. È stata chiesta l'adozione delle misure necessarie all'ottemperanza, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché, in subordine, l'annullamento della nota regionale previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto da parte del CGARS della domanda cautelare proposta nell'appello contro la sentenza da eseguire, l'Amministrazione regionale ha adottato un nuovo piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2026/2027, riproponendo l'aggregazione contestata. Le organizzazioni ricorrenti hanno quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio di ottemperanza, in quanto l'interesse è stato trasposto nell'impugnazione del nuovo piano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del difensore della parte ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisse di decidere nel merito l'azione di ottemperanza. Nonostante la definizione in rito, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Assessorato regionale, rilevando la manifesta violazione degli obblighi conformativi derivanti dalla precedente sentenza. Le spese sono state liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato. Le spese sono state compensate nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dichiarate irripetibili nei confronti delle amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
Prevede l'azione per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive del giudice amministrativo; la disposizione è richiamata quale fondamento dell'azione di ottemperanza proposta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il TAR l'ha applicato in ragione della dichiarazione della parte ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, proveniente da una parte munita di capacità processuale e riferita alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, senza esaminare il merito della controversia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta trasposizione dell'interesse del ricorrente sull'impugnazione di un nuovo provvedimento amministrativo può determinare l'improcedibilità dell'azione originaria per carenza sopravvenuta di interesse.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la regolazione delle spese può tenere conto della condotta processuale e sostanziale dell'amministrazione, compresa la manifesta violazione degli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza da eseguire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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