Cassazione Civile, Sentenza n. 4422/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ordinaria dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1451/2021 per presunto errore ex art. 395 n.4 c.p.c.: la società deduce che il ricorso per cassazione non le è stato validamente notificato perché inviato a un indirizzo estraneo (abitazione del difensore in Montefusco anziché domicilio eletto nello studio del medesimo ad Avellino), sicché la contribuente sarebbe rimasta ignara del giudizio di cassazione e della perenzione della causa con consolidamento del debito tributario; chiede quindi la revocazione per inesistenza o nullità della notifica e invoca l'applicabilità, in via analoga, dell'istituto dell'incolpevole ignoranza e di quanto previsto dall'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: il vizio dedotto attiene all'apprezzamento della ritualità e del luogo della notificazione e dunque costituisce errore di diritto o di valutazione delle risultanze processuali, non un errore meramente percettivo riconducibile all'art. 395 n.4 c.p.c.; la giurisprudenza di legittimità esclude la revocazione per simili questioni. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000, oltre spese prenotate a debito, e dispone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il vizio invocato ai sensi di tale norma è riferibile a errori meramente percettivi dei documenti (svista materiale) e non a questioni di valutazione giuridica o di merito sulla ritualità della notificazione; pertanto la dedotta errata percezione della notifica non rientra nell'errore revocatorio se richiede un processo argomentativo di diritto.
Richiamata dalla ricorrente come fondamento per invocare incolpevole ignoranza e riammissione oltre i termini, ma la Corte segnala che l'applicabilità di istituti analoghi in Cassazione è limitata e non può fondare la revocazione quando la questione sia di valutazione della notificazione.
art. 149 c.p.c. e art. 2 l. n. 263/2005
Richiamati nell'ambito del dibattito sulla scissione del momento perfezionativo della notificazione; la Corte osserva che l'interpretazione e l'applicazione di tali principi richiedono un'argomentazione giuridica che esclude la configurabilità di un errore meramente percettivo soggetto a revocazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Norma procedurale richiamata per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, pari all'importo previsto per il ricorso principale.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 26278/2016, n. 16136/2009, n. 11202/2017)
La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui l'omesso rilievo di vizi relativi alla ritualità o al luogo della notificazione non costituisce errore revocatorio se il fatto dedotto richiede valutazione giuridica; l'errore revocatorio è ammesso solo per reali svisti percettivi documentalmente accertabili.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo per errori meramente percettivi o di fatto riscontrabili in modo incontrovertibile negli atti; non vale per censure che richiedono valutazione giuridica o argomentativa sulla validità della notificazione.
- La contestazione del luogo o della ritualità della notificazione generalmente implica un giudizio di diritto/valutazione delle risultanze processuali e deve essere proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione, non con la revocazione per errore di fatto.
- La notifica effettuata presso la residenza o abitazione del difensore può essere scrutinata, ma la sua contestazione non comporta automaticamente l'ammissione della revocazione: la parte deve dimostrare un errore percettivo e non una diversa valutazione della prova documentale.
- L'invocazione dell'incolpevole ignoranza o della riammissione oltre i termini è possibile in casi specifici ma non estende automaticamente la portata della revocazione della Cassazione; la giurisprudenza limita tali rimedi quando la parte ha avuto pur sempre profili di conoscenza o dovere di diligenza sul procedimento.
- In situazioni analoghe è opportuno: (a) verificare e documentare con precisione la relata e la corrispondenza degli indirizzi; (b) valutare se l'errore è meramente percettivo (e dunque potenzialmente revocabile) o se richiede una impugnazione diversa; (c) esercitare tempestivamente gli ordinari rimedi impugnatori e, se del caso, richiedere la riammissione nei termini laddove concretamente applicabile.
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