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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4422/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione ordinaria dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1451/2021 per presunto errore ex art. 395 n.4 c.p.c.: la società deduce che il ricorso per cassazione non le è stato validamente notificato perché inviato a un indirizzo estraneo (abitazione del difensore in Montefusco anziché domicilio eletto nello studio del medesimo ad Avellino), sicché la contribuente sarebbe rimasta ignara del giudizio di cassazione e della perenzione della causa con consolidamento del debito tributario; chiede quindi la revocazione per inesistenza o nullità della notifica e invoca l'applicabilità, in via analoga, dell'istituto dell'incolpevole ignoranza e di quanto previsto dall'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: il vizio dedotto attiene all'apprezzamento della ritualità e del luogo della notificazione e dunque costituisce errore di diritto o di valutazione delle risultanze processuali, non un errore meramente percettivo riconducibile all'art. 395 n.4 c.p.c.; la giurisprudenza di legittimità esclude la revocazione per simili questioni. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000, oltre spese prenotate a debito, e dispone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio invocato ai sensi di tale norma è riferibile a errori meramente percettivi dei documenti (svista materiale) e non a questioni di valutazione giuridica o di merito sulla ritualità della notificazione; pertanto la dedotta errata percezione della notifica non rientra nell'errore revocatorio se richiede un processo argomentativo di diritto.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamata dalla ricorrente come fondamento per invocare incolpevole ignoranza e riammissione oltre i termini, ma la Corte segnala che l'applicabilità di istituti analoghi in Cassazione è limitata e non può fondare la revocazione quando la questione sia di valutazione della notificazione.

  • art. 149 c.p.c. e art. 2 l. n. 263/2005

    Richiamati nell'ambito del dibattito sulla scissione del momento perfezionativo della notificazione; la Corte osserva che l'interpretazione e l'applicazione di tali principi richiedono un'argomentazione giuridica che esclude la configurabilità di un errore meramente percettivo soggetto a revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Norma procedurale richiamata per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, pari all'importo previsto per il ricorso principale.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 26278/2016, n. 16136/2009, n. 11202/2017)

    La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui l'omesso rilievo di vizi relativi alla ritualità o al luogo della notificazione non costituisce errore revocatorio se il fatto dedotto richiede valutazione giuridica; l'errore revocatorio è ammesso solo per reali svisti percettivi documentalmente accertabili.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo per errori meramente percettivi o di fatto riscontrabili in modo incontrovertibile negli atti; non vale per censure che richiedono valutazione giuridica o argomentativa sulla validità della notificazione.
  • La contestazione del luogo o della ritualità della notificazione generalmente implica un giudizio di diritto/valutazione delle risultanze processuali e deve essere proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione, non con la revocazione per errore di fatto.
  • La notifica effettuata presso la residenza o abitazione del difensore può essere scrutinata, ma la sua contestazione non comporta automaticamente l'ammissione della revocazione: la parte deve dimostrare un errore percettivo e non una diversa valutazione della prova documentale.
  • L'invocazione dell'incolpevole ignoranza o della riammissione oltre i termini è possibile in casi specifici ma non estende automaticamente la portata della revocazione della Cassazione; la giurisprudenza limita tali rimedi quando la parte ha avuto pur sempre profili di conoscenza o dovere di diligenza sul procedimento.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) verificare e documentare con precisione la relata e la corrispondenza degli indirizzi; (b) valutare se l'errore è meramente percettivo (e dunque potenzialmente revocabile) o se richiede una impugnazione diversa; (c) esercitare tempestivamente gli ordinari rimedi impugnatori e, se del caso, richiedere la riammissione nei termini laddove concretamente applicabile.

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