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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22435/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Cintura avverso il diniego, da parte del Magistrato di sorveglianza, della liberazione anticipata. L'inammissibilità era motivata dal Tribunale con due ragioni: (1) presunta tardività del reclamo (la decisione era del 30/07/2025 e il Tribunale aveva ritenuto il reclamo intempestivo), e (2) mancanza della procura rilasciata dal detenuto alla difesa. La difesa ha invece sostenuto che il reclamo era stato inviato via PEC il 03/08/2025, entro il termine di dieci giorni previsto dalla normativa, e che la nomina fiduciaria dell'avv. Favara, formalizzata presso l'Ufficio matricola del carcere di Caltagirone, legittimava il difensore a proporre il reclamo senza una procura aggiuntiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata la tempestività del reclamo: la notifica del provvedimento risulta effettuata il 30/07/2025 e il reclamo è stato trasmesso via PEC il 03/08/2025, quindi nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di procura: il difensore regolarmente nominato dal detenuto è autonomamente legittimato a proporre impugnazioni avverso il diniego di istanze finalizzate alla liberazione anticipata, richiamando la massima di questa Corte (Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Norme richiamate

  • art. 69-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354

    Stabilisce il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di sorveglianza; l'invio tramite PEC entro tale termine è considerato tempestivo

  • Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021 (Diletto, Rv. 280736 - 01)

    Giurisprudenza della Corte che dispone che il difensore regolarmente nominato dal detenuto è autonomamente legittimato a proporre impugnazioni avverso il diniego di istanze finalizzate alla liberazione anticipata, senza necessità di procura speciale

Massime di principio

  • La trasmissione del reclamo via PEC entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento soddisfa il requisito di tempestività previsto dall'art. 69-bis legge 354/1975.
  • La nomina fiduciaria del difensore formalizzata presso l'ufficio matricola del carcere è sufficiente a legittimarlo a proporre impugnazioni contro il diniego di misure premiali (es. liberazione anticipata); non è sempre necessaria una procura con firma esterna.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità per tardività, è fondamentale conservare e allegare prova della data di trasmissione (PEC) e della data di notifica del provvedimento; la documentazione può ribaltare la valutazione di tempestività.
  • Se l'impugnazione ha successo per vizi procedurali (tempi o rappresentanza), il giudice di rinvio deve riesaminare sia la sussistenza dei requisiti sostanziali per la misura richiesta sia la rilevanza delle infrazioni contestate, garantendo il rispetto delle garanzie difensive.
  • Quando si impugna un provvedimento di diniego di liberazione anticipata, è utile contestare congiuntamente sia la fondatezza sostanziale del diniego sia eventuali vizi procedurali relativi a termini o legittimazione del difensore.

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