Cassazione Penale, Sentenza n. 2051/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Siena ha sollevato conflitto positivo di competenza perché lo stesso fatto (truffa per vendita fittizia di un Apple Watch, Siena 16.11.2018) risultava contestato anche nel processo a carico di Ivan Citton avanti alla Corte d'appello di Torino (capo 26 della rubrica). Il Tribunale di Siena aveva ritenuto di essere competente, ma alla Corte di Torino il medesimo fatto era già stato compreso fra una serie di reati avvinti in continuazione e giudicati (anche con condanna in primo grado e poi conferma in appello). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del conflitto invocando la cessazione della materia del contendere e il principio del ne bis in idem, poiché la competenza era stata implicitamente affermata a Torino e l'imputato non aveva eccepito tempestivamente l'incompetenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza della Corte d'appello di Torino. Ha ritenuto che il fatto contestato innanzi al Tribunale di Siena fosse lo stesso fatto naturalistico già rubricato e valutato nella procedura torinese (capo 26/27), e che la competenza territoriale di Torino si fosse cristallizzata in ragione della connessione e della successiva fase del processo (appello), non essendovi stata eccezione tempestiva ai sensi di legge. Di conseguenza gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Torino.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato di truffa oggetto del processo; la Corte ha valutato che il fatto contestato in Siena corrispondeva al capo 26 rubricato a Torino e dunque fosse lo stesso fatto ai fini del conflitto positivo e del ne bis in idem potenziale.
art. 493-ter cod. pen.
Articolo richiamato nella rubrica dei capi contestati a Torino (uso indebito di carte di pagamento); la Corte ha rilevato che alcune contestazioni (capo 27) furono unificate con il capo 26 nel giudizio torinese e considerate in continuazione con gli altri reati.
art. 28 cod. proc. pen.
Norma sul conflitto positivo di competenza: la Corte ha ritenuto che l'istituto sia idoneo a regolare la litispendenza per lo stesso fatto e abbia portata diversa rispetto a questioni di connessione fra reati diversi; il conflitto è stato dichiarato ammissibile e risolto con applicazione di tale norma.
art. 29 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibile cessazione della materia del contendere: il Procuratore generale aveva invocato tale previsione per sostenere l'inammissibilità del conflitto, ma la Corte ha ritenuto che la situazione richiedesse comunque la risoluzione del conflitto mediante art. 28.
art. 32 cod. proc. pen.
Richiamata quale norma procedurale applicabile alla risoluzione del conflitto: la Corte ha agito ai sensi delle disposizioni previste per dirimere i contrasti di competenza.
artt. 16 e 12, comma 1, cod. proc. pen.
Criteri applicati per l'individuazione del giudice competente rispetto alla connessione e alla determinazione della competenza per territorio; la Corte ha ritenuto che tali criteri avessero portato a cristallizzare la competenza in Torino.
art. 21 cod. proc. pen.
Norma sulla proposizione di eccezioni di incompetenza: la Corte ha osservato che la competenza risultava consolidata e non era stata tempestivamente contestata nei termini di legge, con conseguente cristallizzazione.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Termine per eccepire l'incompetenza territoriale nel procedimento: la Corte sottolinea l'importanza della tempestiva eccezione, la cui omissione può precludere la possibilità di contestare la competenza.
Massime di principio
- Il conflitto positivo di competenza (art. 28 c.p.p.) è lo strumento ordinario per risolvere la litispendenza quando due sedi si ritengono competenti per lo stesso fatto: va dichiarato ammissibile e risolto, non sostituito dal principio di priorità procedurale.
- Il ne bis in idem sostanziale non impedisce automaticamente la risoluzione del conflitto: se esiste litispendenza tra procedimenti, la norma sul conflitto positivo prevale e va applicata per evitare giudicati contrastanti.
- La competenza territoriale può cristalizzarsi per connessione quando, in una sede, i reati vengono unificati e posti in continuazione; quella cristallizzazione, se non tempestivamente impugnata, attribuisce competenza esclusiva a favore del giudice precedente.
- Chi ritiene incompetente un giudice deve eccepire l'incompetenza nei termini di legge (es. art. 491 c.p.p. e riguardo alle modalità previste dall'art. 21 c.p.p.), altrimenti perde la possibilità di ottenere la pronuncia favorevole e il giudice divenuto competente rimane titolare del processo.
- In presenza di procedimenti pendenti in fasi diverse per lo stesso imputato e lo stesso fatto, la regola applicabile è risolvere la conflittualità mediante le norme sulla competenza e, in concreto, può prevalere la sede che ha visto il procedimento arrivare in fase più avanzata se ciò corrisponde alle regole di competenza per connessione previste dal codice.
- Le questioni attinenti alla competenza per connessione fra reati diversi non vanno confuse con il conflitto positivo fondato sulla medesimezza del fatto: il primo è strumento diverso e non consente di aggirare le regole del conflitto positivo.
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