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Ordinanza

Ordinanza n. 11187/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Ardea relativamente al procedimento iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 4 febbraio 2026 avente ad oggetto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una villetta unifamiliare privata sul terreno sito in via di Colle Romito, Ardea (foglio 56, particelle 830 e 832), e non concluso entro il termine previsto dall’art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; nonché per la condanna all’adozione del provvedimento espresso richiesto ivi compresa la determinazione e quantificazione degli oneri concessori dovuti ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001, con fissazione di congruo termine e contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., nonché per la condanna dell’Amministrazione all’erogazione dell’indennizzo da ritardo ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1-bis, della Legge n. 241 del 1990. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VALENTE ANDREA il 24 aprile 2026: - per l’annullamento della comunicazione del Comune di Ardea – Sportello Unico per l’Edilizia – prot. n. 23606/2026 del 27 marzo 2026, in quanto atto soprassessorio tardivo e direttamente lesivo, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; - per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ardea sull’istanza di permesso di costruire presentata in data 4 agosto 2025 (prot. n. 2025.54141); - per l’accertamento, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. n. 380/2001, dell’avvenuta formazione del permesso di costruire per silenzio‑assenso in favore del ricorrente; - per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Ardea di adottare tutti gli atti consequenziali, ivi inclusa la determinazione integrale degli oneri concessori dovuti (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione); - per ordinare al Comune di Ardea di rilasciare, entro il termine che l’Ecc.mo Tribunale riterrà congruo, l’attestazione dell’intervenuta formazione del permesso di costruire per silenzio‑assenso in relazione all’istanza del 4 agosto 2025, nonché di comunicare in modo completo l’ammontare del contributo di costruzione dovuto; - per disporre, ove necessario, la nomina di un Commissario ad acta; - per la condanna del Comune di Ardea al pagamento, in favore del ricorrente, dell’indennizzo da ritardo di cui all’art. 2 bis, comma 1 bis, L. n. 241/1990, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza dei termini procedimentali, con eventuale liquidazione in via equitativa;

Giustizia amministrativa202603960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di permesso di costruire e comunicazione comunale soprassessoria relativa al procedimento edilizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente agito contro il silenzio asseritamente serbato dal Comune di Ardea sull'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una villetta unifamiliare, chiedendo anche l'adozione del provvedimento espresso, la determinazione degli oneri concessori, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'indennizzo da ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato una comunicazione dello Sportello Unico per l'Edilizia, qualificata come atto soprassessorio tardivo e lesivo, e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza del 4 agosto 2025, nonché dell'avvenuta formazione del permesso di costruire per silenzio-assenso, con gli atti consequenziali e l'indennizzo da ritardo. Nel corso della camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale la rinuncia all'azione avverso il silenzio-inadempimento.

La decisione

Il TAR prende atto della rinuncia all'azione avverso il silenzio-inadempimento. Rileva tuttavia che le restanti domande proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, comprendenti le pretese di annullamento, accertamento e condanna connesse al procedimento edilizio e al silenzio-assenso, sono soggette al rito ordinario e non al rito camerale proprio dell'azione contro il silenzio. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., converte quindi il rito da camerale a ordinario e fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 22 dicembre 2026. L'ordinanza non decide le restanti domande nel merito e non regola le spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale parametro per il termine di conclusione del procedimento relativo al permesso di costruire e quale base della domanda di accertamento del silenzio-assenso; la relativa questione non è decisa in questa ordinanza.

  • artt. 16 e 19 d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati in relazione alla determinazione e quantificazione degli oneri concessori; la domanda resta da trattare nel rito ordinario.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della domanda di indennizzo da ritardo, non esaminata nel merito.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per la richiesta di fissazione di un termine e di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia; la richiesta non è decisa in questa fase.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando, accanto alla domanda soggetta a rito camerale, siano proposte domande soggette al rito ordinario; il TAR lo applica disponendo la prosecuzione della causa nel rito ordinario.

Massime di principio

  • Quando in un giudizio introdotto con l'azione avverso il silenzio siano proposte anche domande soggette al rito ordinario, il giudice deve convertire il rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e fissare l'udienza pubblica per la trattazione delle domande residue.
  • La rinuncia all'azione avverso il silenzio-inadempimento, dichiarata dal difensore a verbale, può essere presa d'atto dal giudice; tale presa d'atto non comporta necessariamente la definizione delle ulteriori domande proposte nello stesso giudizio.
  • La conversione del rito è una pronuncia di carattere processuale e non implica una decisione sul merito delle domande di annullamento, accertamento, condanna, silenzio-assenso o indennizzo da ritardo ancora pendenti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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