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Sentenza

Sentenza n. 1192/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, nel giudizio recante R.G. n. -OMISSIS-, notificata all’Amministrazione in data -OMISSIS-, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504900

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Deduceva che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Chiedeva l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la rivalutazione monetaria e il risarcimento del danno da mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Accertati la notificazione del titolo, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero dell'Università e della Ricerca di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dall'insediamento per eseguire il giudicato. Ha escluso la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate giudizialmente, qualificandole come debito di valuta e non di valore. Ha accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicando gli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato per il periodo decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o commissariale. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno da ritardo per mancata prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali già riconosciuti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 112 c.p.a.

    Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

    Nel giudizio di ottemperanza possono essere proposte domande relative a rivalutazione, interessi maturati dopo il giudicato e risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione; il danno ulteriore deve però essere provato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, una volta notificata e decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, senza che l'insediamento del commissario privi l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.
  • Le somme liquidate da una sentenza giudiziale costituiscono debiti di valuta; pertanto, in assenza di una specifica diversa previsione, non è dovuta su tali somme la rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata applicando gli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'effettiva esecuzione, spontanea o commissariale.
  • La domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato richiede la prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali già riconosciuti; in mancanza di tale prova, la domanda deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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