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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14698/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Inglese contro la sentenza del Tribunale di Bologna. Il ricorrente deduceva che l'ordinanza aveva erroneamente qualificato come aspecifico l'atto di appello nonostante contenesse censure puntuali e specifiche: contestazione della sussistenza degli "artifici e raggiri" contestati, rilievi analitici sulla procedura telefonica contestata, censura della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (con riferimento alla ludopatia) nonché rilievo sulla circostanza aggravante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. La difesa sosteneva che la Corte di appello aveva sovrapposto il giudizio di ammissibilità a quello di merito, valutando la fondatezza delle censure (applicando erroneamente gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) e dichiarando inammissibile l'appello sulla base di un giudizio di scarsa persuasività dei motivi.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, constatando una violazione di legge e un'erronea interpretazione delle disposizioni processuali da parte della Corte d'appello che aveva di fatto valutato il merito nell'ambito del sindacato di ammissibilità. Richiamando la giurisprudenza (Sez. U, n. 8825/2016), la Corte ha affermato che il giudice d'appello non può estendere il controllo di ammissibilità alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi come avviene in altri rami del diritto. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo del procedimento in conformità al corretto criterio di sindacato sull'ammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale (citato in relazione all'introduzione del motivo nel ricorso)

    Usato per riportare il motivo del ricorso nei termini previsti dalla disciplina; non è oggetto di specifica interpretazione sostanziale nella decisione, ma indica la forma di esposizione del motivo in cassazione

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581 codice di procedura penale (richiamato nell'analisi dell'errore di applicazione da parte della Corte d'appello)

    Richiamato perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato norme relative all'istruzione e valutazione dei motivi di impugnazione, sovrapponendo il controllo di ammissibilità con valutazioni di merito

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591 codice di procedura penale (menzionato come norma applicata erroneamente dalla Corte d'appello)

    Rilevata l'erronea applicazione nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe compiuto valutazioni di merito sul contenuto dei motivi ai fini dell'ammissibilità

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    art. 62, n. 4 codice penale (circostanza aggravante menzionata nel vizio di impugnazione)

    Citata perché il ricorrente contestava la valutazione della dosimetria della pena e il rilievo di questa circostanza aggravante; la Corte ha ritenuto che tali questioni, specificamente dedotte, non potevano essere rigettate come aspecifiche a prescindere

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Sezione Unite, ordinanza n. 8825/2016 (richiamata testualmente nelle considerazioni)

    Principio richiamato: nel sindacato di ammissibilità l'esame del giudice d'appello non può estendersi alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi proposti, a differenza di quanto avviene nel giudizio di legittimità e nell'appello civile; tale principio ha retto l'annullamento dell'ordinanza che aveva confuso ammissibilità e merito

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, quando valuta l'ammissibilità dell'appello, deve limitarsi a verifiche formali e di specificità dei motivi e non può sostituirsi al merito pronunciando sulla fondatezza delle censure sollevate.
  • Motivi che prospettano censure specifiche sulla ricostruzione dei fatti, sull'esistenza di "artifici e raggiri" o sulla dosimetria della pena (incluso il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o l'applicazione di aggravanti) vanno considerati non genericamente inammissibili se contengono argomentazioni analitiche e collegamenti fattuali.
  • Se la Corte d'appello rigetta l'atto di appello dichiarandolo inammissibile mediante valutazioni di merito, tale decisione è sindacabile in cassazione per violazione di legge e confusione tra ambiti di sindacato.
  • La manifestazione di infondatezza dei motivi è un concetto che il giudice d'appello non deve utilizzare per escludere l'ammissibilità; il controllo di merito spetta alle fasi successive e a giudici diversi, salvo i casi di palese inutilità o di totale estraneità del motivo al processo.
  • In casi simili, il rimedio corretto in cassazione è l'annullamento del provvedimento che ha confuso ammissibilità e merito e la rimessione degli atti al giudice competente (la Corte d'appello) per ristabilire il corretto procedimento di valutazione dell'atto di impugnazione.

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