Cassazione Civile, Ordinanza n. 03373/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati per attività giudiziale svolta in numerose controversie per conto di una banca. La banca propose opposizione e il Tribunale, in sede di ordinanza resa a seguito di cambio di rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ridusse l’importo dovuto rispetto a quello ingiunto, riconoscendo solo parte dei compensi richiesti e applicando una convenzione tariffaria richiamata nei rapporti tra le parti. Il professionista ricorse per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio per asserita inesistenza o invalidità della procura della banca opponente, deducendo vizi nella notifica dell’opposizione e nella provenienza del mandato alle liti; 2) nullità per avere dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte dall’opposto, sostenendo che si trattasse in realtà di riproposizione del credito monitorio o comunque di domande connesse e ammissibili; 3) violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. per errata interpretazione della convenzione professionale e della tabella B, in particolare per il mancato riconoscimento del compenso relativo alla fase di decisione in alcuni giudizi, compreso uno in cui era stata effettuata la precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo valida la procura della banca: la delibera del consiglio di amministrazione del 20/9/2012 attribuiva effettivamente i poteri rappresentativi ai soggetti che avevano conferito il mandato, e la discordanza tra il nominativo indicato nell’intestazione dell’atto e quello sottoscrittore della procura è stata qualificata come mero errore materiale non invalidante; inoltre sono stati ritenuti corretti i rilievi sulla notifica telematica e cartacea alla luce delle norme tecniche applicabili e della giurisprudenza richiamata. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo: la regola sull’inammissibilità delle domande nuove dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritenuta correttamente applicata dal Tribunale, ma la censura era comunque priva di specificità perché il ricorrente non aveva riportato in modo completo il contenuto delle domande, del ricorso monitorio e delle difese, impedendo il controllo di cassazione. Ha accolto, nei limiti indicati, il terzo motivo: interpretando la convenzione tariffaria, la Corte ha ritenuto che il compenso per la fase di decisione comprendesse anche l’attività di partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni, a prescindere dalla successiva deliberazione della sentenza; perciò l’ordinanza è stata cassata limitatamente al punto in cui, in uno specifico giudizio, non era stato riconosciuto tale compenso, con rinvio al Tribunale in diversa composizione per accertare se l’attività fosse stata effettivamente svolta e, in caso positivo, liquidare il relativo importo. Le spese di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
ha regolato il cambio di rito e la decisione in forma di ordinanza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale, utilizzato per censurare l'interpretazione della convenzione tariffaria
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
motivo di ricorso per nullità del procedimento e della sentenza, usato per contestare la procura e l'inammissibilità delle riconvenzionali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, invocato sulla questione dei poteri rappresentativi della banca
art. 182, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancanza originaria della procura non sarebbe sanabile retroattivamente
art. 83, comma 3, c.p.c.
richiamato per il requisito di materialità/congiunzione della procura all'atto cui accede
artt. 1241 e 1242 c.c.
richiamati con riferimento alla compensazione legale dedotta in una delle domande della parte opposta
art. 1362 c.c.
invocato per denunciare l'erronea interpretazione del contratto/convenzione professionale
art. 1372 c.c.
invocato per sostenere la vincolatività della convenzione e della tabella tariffaria tra le parti
art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012
richiamato per la certificazione di conformità delle copie informatiche di atti processuali e provvedimenti formati su supporto analogico
art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012
richiamato per le modalità di attestazione di conformità, anche in caso di notifica telematica
art. 3-bis l. n. 53 del 1994
richiamato come base normativa delle notifiche e delle attestazioni telematiche effettuate dal difensore
d.lgs. n. 231 del 2002
richiamato quanto alla domanda di interessi sulla somma richiesta a titolo di compenso
L. n. 221 del 2012
norma di conversione del d.l. n. 179 del 2012, richiamata insieme alla disciplina del processo civile telematico
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto non può introdurre domande estranee al credito azionato in monitorio, salvo che si tratti di pretese riferite alla medesima vicenda sostanziale, allo stesso bene della vita e connesse per incompatibilità rispetto alla domanda originaria.
- La contestazione sulla validità della procura alle liti deve essere valutata alla luce dei poteri rappresentativi effettivamente attribuiti dall'organo societario competente; la discordanza tra il nominativo indicato nell'atto e quello del soggetto che rilascia la procura può costituire mero errore materiale se risulta comunque certa la provenienza del mandato dalla parte.
- Nella notificazione telematica di atti giudiziari, la validità della procura e dell'attestazione di conformità va verificata secondo la disciplina tecnica applicabile ratione temporis; il difensore deve attestare la conformità della copia informatica del mandato all'originale secondo le modalità previste dalle norme sul PCT.
- Il requisito della materiale congiunzione tra procura e atto cui accede non richiede necessariamente una cucitura meccanica, essendo sufficiente un insieme di elementi che renda certa la riferibilità della procura al giudizio e la provenienza del potere di rappresentanza.
- Quando un contratto o una convenzione tariffaria collega il compenso a una determinata "fase" del processo, la relativa attività può essere remunerabile anche se la fase si esaurisce con la sola udienza di precisazione delle conclusioni, senza che sia necessaria la successiva pronuncia della sentenza, se così risulta dal testo dell'accordo.
- In cassazione, la censura su domande o eccezioni processuali deve essere specifica: il ricorrente deve riportare gli elementi essenziali degli atti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte senza imporle una ricerca autonoma negli atti di merito.
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