Cassazione Penale, Ordinanza n. 23697/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la decisione di primo grado. I motivi dedotti attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio: con il primo e il secondo motivo la ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessiva determinazione della pena e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero inammissibili perché investivano solo la dosimetria della pena; ha inoltre rilevato che i giudici di merito avevano già motivato congruamente sulla pena, pari al minimo edittale, e sul giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, valorizzando il quantitativo di energia sottratto, l'atteggiamento collaborativo dell'imputata e il riconoscimento della responsabilità.
Massime di principio
- Le censure che investono esclusivamente la determinazione della pena e il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, quando sono già sorrette da motivazione congrua dei giudici di merito, non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione se si risolvono in una richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti può essere ritenuto corretto quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti del fatto e della condotta dell'imputato, come la collaborazione processuale e il riconoscimento della responsabilità.
- La pena determinata nel minimo edittale, ove motivata in relazione alle caratteristiche del fatto, è difficilmente censurabile in sede di legittimità se la doglianza si limita a contestarne l'entità senza evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione.
Come è indicizzato
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