Sentenza n. 1284/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del decreto di ammonimento del Questore di Catania Prev. -OMISSIS-, notificato il 12.12.2024, che ammoniva il Sig. -OMISSIS- a “tenere un comportamento conforme alla legge desistendo da ulteriori condotte persecutorie, aggressioni fisiche e verbali, Con minacce, offese, ingiurie, violenza psicologica o qualsiasi atto di violenza domestica nei confronti di -OMISSIS-”. - ove occorra, del processo verbale di notifica ammonimento del 12.12.2024; - nonché di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso o collegato al precedente, allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. 93/2013, notificato il 12 dicembre 2024, relativo a condotte persecutorie e di violenza domestica
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 7 e 8 l. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost. e i vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza motivazionale, ingiustizia manifesta e sviamento, lamentando di non essere stato sentito nel procedimento. In secondo luogo ha denunciato la violazione dell’art. 8 d.l. 11/2009 e degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990, nonché difetto e inadeguatezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e sviamento, sostenendo che l’amministrazione non aveva ascoltato i testimoni utili e non aveva svolto adeguati accertamenti. In terzo luogo ha contestato il travisamento dei fatti, la carenza istruttoria e l’assenza dei presupposti per l’ammonimento, deducendo che non risultavano condotte riconducibili al reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. Il provvedimento descriveva genericamente messaggi, telefonate, pedinamenti, aggressioni, minacce, offese, ingiurie e violenza psicologica, fondandosi essenzialmente sulla rappresentazione della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di ammonimento, ritenendo fondati i primi due motivi e assorbendo il terzo. L’ammonimento per violenza domestica ex art. 3 d.l. 93/2013 ha natura preventiva, cautelare e dissuasiva e non richiede l’accertamento penale del reato secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia presuppone un’autonoma, prudente e attendibile valutazione amministrativa dei fatti. Nel caso concreto l’amministrazione aveva omesso di garantire la partecipazione del destinatario e il suo diritto a essere ascoltato senza indicare specifiche ragioni di urgenza, limitandosi a clausole di stile. Aveva inoltre omesso l’audizione delle persone informate sui fatti, adempimento istruttorio necessario secondo il testo dell’art. 3, e aveva motivato in modo generico, mediante un sostanziale rinvio alla versione della controinteressata, senza autonoma verifica dei fatti. La documentazione prodotta non offriva riscontri sufficienti: il messaggio WhatsApp esaminato richiedeva ulteriori approfondimenti e, anzi, escludeva espressamente forme di violenza fisica; anche i messaggi prodotti dal ricorrente imponevano una verifica ulteriore. Il giudice amministrativo non può colmare in sede processuale le lacune istruttorie o motivazionali dell’amministrazione né sostituirsi alla sua valutazione dei fatti, ma deve verificare la coerenza logica e l’attendibilità della ricostruzione amministrativa e dei relativi riscontri. L’annullamento è stato disposto lasciando salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, previa rinnovata e completa istruttoria. Spese compensate; confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e dissuasivo esercitabile anche senza querela, ma impone una valutazione autonoma dei fatti, l’acquisizione delle informazioni necessarie e l’audizione delle persone informate sui fatti.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Disciplina l’ammonimento per condotte riconducibili agli atti persecutori; la relativa fattispecie è distinta da quella dell’ammonimento per violenza domestica previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013, che non è soggetto all’alternatività con la querela.
artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990
Le garanzie di motivazione e partecipazione procedimentale trovano applicazione al procedimento di ammonimento; la loro omissione richiede specifiche ragioni di urgenza o di superfluità puntualmente motivate.
art. 612-bis c.p.
Individua il delitto degli atti persecutori, cui l’ammonimento è funzionalmente collegato, senza che l’adozione della misura amministrativa richieda l’accertamento penale definitivo del reato.
art. 7, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo di legittimità il giudice verifica la coerenza e l’attendibilità della ricostruzione dei fatti e dell’istruttoria amministrativa, senza sostituirsi all’amministrazione né colmare le sue carenze.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 d.l. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva e dissuasiva, distinta dall’accertamento penale: può essere adottato anche senza querela e non richiede la prova del reato secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve fondarsi su elementi attendibili circa il fatto violento e la sua riferibilità al destinatario.
- Nel procedimento di ammonimento per violenza domestica il destinatario deve essere informato e, di regola, ascoltato; l’omissione dell’audizione è legittima soltanto quando l’amministrazione indichi e dimostri specifiche ragioni, quali l’estrema urgenza o la superfluità, non desumibili automaticamente dalla natura preventiva della misura.
- L’art. 3 d.l. 93/2013 impone al Questore di sentire le persone informate dei fatti; tale adempimento costituisce un incombente istruttorio necessario, non sostituibile dal mero recepimento della versione della persona segnalante.
- Il decreto di ammonimento deve contenere un’autonoma e concreta valutazione dei fatti e dei relativi riscontri. Una motivazione generica, fondata essenzialmente sulla narrazione della persona segnalante e priva di ulteriori verifiche, non è sufficiente a sostenere l’esercizio del potere preventivo.
- Nel giudizio di legittimità il giudice amministrativo non può ricostruire direttamente i fatti, colmare carenze istruttorie o integrare la motivazione dell’amministrazione; deve verificare la coerenza logica, la ragionevolezza e la sufficienza dei riscontri posti a fondamento del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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