Cassazione Civile, Ordinanza n. 09547/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una persona fisica per ottenere il pagamento di somme di denaro. In appello la società convenuta aveva contestato la competenza territoriale del Tribunale di Avellino, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Terni; la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'eccezione e deciso poi il merito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. nonché dell'art. 1182 c.c., lamentando che la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile la censura relativa all'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, benché la società avesse prospettato in entrambi i gradi le ragioni per radicare la competenza in Terni e non in Avellino. In prossimità dell'udienza la società ha anche depositato visura camerale attestante la propria cancellazione dal Registro delle Imprese e ha chiesto l'interruzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'interruzione del giudizio di legittimità per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, richiamando l'orientamento secondo cui il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso d'ufficio e non si applicano le comuni cause di interruzione. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo perché, quando la sentenza d'appello si pronuncia preliminarmente sulla competenza e decide poi il merito, la parte che voglia impugnare solo la statuizione sulla competenza deve proporre regolamento facoltativo di competenza nei termini propri di tale rimedio. Nel caso concreto il ricorso per cassazione era tardivo, poiché la sentenza era stata notificata il 30 settembre 2021 e il ricorso risultava notificato solo il 26 novembre 2021. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la controparte rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 4; primo comma, n. 3
Viene richiamato come parametro formale del motivo, ma la Corte ritiene che la doglianza sia inammissibile perché non era il rimedio corretto per censurare la sola decisione sulla competenza dopo la sentenza d'appello che aveva deciso anche il merito.
artt. 19 e 20 c.p.c.
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della valutazione sulla competenza territoriale.
art. 1182 c.c.
È richiamato dalla ricorrente quale norma rilevante per la determinazione del forum competente nel pagamento di somme di denaro.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello decide preliminarmente sulla competenza e, ritenutane la sussistenza, definisce anche il merito, la parte che intenda impugnare solo la statuizione sulla competenza deve utilizzare il regolamento facoltativo di competenza e non il ricorso ordinario per cassazione.
- Il regolamento facoltativo di competenza deve essere proposto nei termini propri di tale rimedio, con decorrenza dalla comunicazione di cancelleria del deposito o dalla notificazione della sentenza a cura della controparte; il ricorso tardivo è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione non trovano applicazione le ordinarie cause di interruzione del processo, poiché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non comporta, di per sé, l'interruzione del giudizio di legittimità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte è rimasta intimata, non vi è statuizione sulle spese.
- In caso di inammissibilità del ricorso, può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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