Sentenza n. 1790/2026 - Napoli, Sezione 6
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza presentata in data 17 luglio 2025, volta ad ottenere il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; E PER L’EFFETTO per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine che l’On.le Tribunale vorrà fissare; CON RICHIESTA DI NOMINA di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido sino al 19 dicembre 2025 e destinatario di un'offerta di lavoro subordinato nel settore agricolo, aveva presentato il 17 luglio 2025, tramite procedura telematica e modello VB, un'istanza di conversione del titolo di soggiorno. Deduceva che, decorso il termine procedimentale, lo Sportello Unico per l'Immigrazione non aveva adottato alcun provvedimento né fornito riscontro, nonostante la diffida trasmessa il 25 novembre 2025. Agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Deduceva la violazione degli artt. 22, commi 5 e 5.01, e 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 2 della l. n. 241/1990, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di legge. Nel corso del giudizio l'Amministrazione rappresentava che l'istruttoria era stata completata, che non erano emersi motivi ostativi e che le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; il contratto veniva sottoscritto il 26 febbraio 2026, determinando la positiva definizione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha distinto tale pronuncia dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La cessazione della materia del contendere, avente natura di pronuncia di merito, ricorre quando la pretesa sostanziale sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; l'improcedibilità ricorre invece quando venga meno l'utilità della decisione senza che il bene della vita sia stato conseguito. Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione di un provvedimento sopravvenuto può condurre all'improcedibilità se l'atto è non satisfattivo, meramente interlocutorio o soprassessorio. Nel caso concreto, invece, la sottoscrizione del contratto di soggiorno aveva determinato la positiva conclusione del procedimento di conversione e attribuito al ricorrente proprio l'utilità sostanziale perseguita. Non era quindi necessaria una pronuncia sull'originaria domanda di accertamento del silenzio. Le spese sono state compensate in ragione della definizione sopravvenuta e della peculiarità del rito.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione contro il silenzio-inadempimento e consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'amministrazione di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Prevede la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio; la pronuncia ha natura di merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Disciplina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, configurabile quando venga meno l'utilità della decisione senza il pieno conseguimento del bene della vita.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
artt. 22, commi 5 e 5.01, d.lgs. n. 286/1998
Sono richiamati dal ricorrente quali disposizioni che disciplinano il procedimento rilevante per la conversione del titolo di soggiorno.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di conversione del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la positiva conclusione del procedimento durante il processo, quando attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., e non la mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale; l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l'utilità della decisione venga meno senza che il bene della vita sia stato conseguito.
- Nel giudizio sul silenzio, un diniego, un atto meramente interlocutorio, un atto formale privo di definizione sostanziale o un provvedimento soprassessorio non soddisfano la pretesa e non giustificano la cessazione della materia del contendere; possono, ricorrendone i presupposti, determinare soltanto l'improcedibilità o non essere idonei a far venir meno l'inerzia contestata.
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