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Sentenza

Sentenza n. 1839/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio economico della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 1312/2025. La pronuncia aveva accertato il loro diritto a beneficiare di 500 euro annui mediante emissione della Carta del docente o di analoghi buoni elettronici: 2.500 euro per la prima ricorrente, relativi agli anni scolastici dal 2017/18 al 2021/22; 2.000 euro per il secondo ricorrente, relativi agli anni dal 2017/18 al 2020/21; e 2.000 euro per la terza ricorrente, relativi agli anni dal 2020/21 al 2023/24. L’amministrazione non aveva dato esecuzione spontanea al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata inoltre formulata una domanda di pagamento degli interessi.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario mediante emissione della Carta del docente o di analoghi buoni elettronici. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Responsabile pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte interessata. La domanda relativa agli interessi è stata respinta, poiché la sentenza posta in esecuzione non conteneva alcuna statuizione in proposito e il giudice dell’ottemperanza non può ampliare il contenuto del titolo. Il TAR ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre prescritto il deposito degli atti del commissario esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e ha evidenziato che i ritardi nell’esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 857 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato; nella fattispecie ha fondato l’ordine di esecuzione del titolo e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando nominato un dirigente dell’amministrazione soccombente, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese di giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato in materia di soccombenza per la liquidazione delle spese in favore dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono sufficienti, per procedere all’esecuzione di una condanna pecuniaria, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento da parte della pubblica amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del titolo giudiziale senza poter riconoscere somme, interessi o ulteriori utilità non attribuiti dalla pronuncia da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo un termine per l’adempimento sostitutivo decorrente dall’istanza della parte interessata.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione soccombente, l’incarico può essere svolto senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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