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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24019/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale. Affatato contestava che l'ordinanza di custodia cautelare notificata il 14/01/2015 (revocata l'8/09/2015) — relativa a fatti per i quali è poi stato assolto con sentenza irrevocabile — avesse effettivamente determinato la privazione della libertà. Sosteneva che la misura cautelare aveva determinato la revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale già in corso, impedendogli di beneficiare di liberazione anticipata e facendo sì che la detenzione si protraesse in carcere, conseguenza che egli riteneva direttamente imputabile al provvedimento cautelare ingiustificato. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che il periodo di detenzione fosse riconducibile all'espiazione di pene definitive e che la misura cautelare non fosse mai stata l'unico titolo concreto della privazione della libertà.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di legittimità ha confermato che l'art. 314 c.p.p., comma 4, esclude il diritto alla riparazione quando le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state patite anche "in forza di altro titolo" e quando la custodia cautelare sia stata computata ai fini della determinazione della misura di una pena. È stato ritenuto che l'ordinanza cautelare non fosse stata emessa senza presupposti ab origine, che la revoca dell'affidamento in prova con efficacia ex tunc sia stata decisa autonomamente dal Tribunale di Sorveglianza sulla base del contenuto dell'ordinanza e non perché l'ordinanza era stata emessa, e che la sospensione o revoca dei benefici penitenziari implica valutazioni discrezionali della magistratura di sorveglianza non immediatamente qualificabili come errore di diritto. La Corte ha quindi escluso il diritto all'equo indennizzo per il periodo contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla è stato deciso sulle spese a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    il diritto alla riparazione è escluso "per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo" e il diritto alla riparazione è comunque escluso "per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena"

    La Corte interpreta l'art. 314 c.p.p. nel senso che l'indennizzo per ingiusta detenzione spetta solo per la misura di privazione della libertà che non trovi, ex post, giustificazione concreta; se la detenzione subita risulta anche imputabile all'esecuzione di pene definitive o ad altro titolo giuridico non riconducibile a un errore di diritto, il diritto alla riparazione è escluso.

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

    presente nel testo dell'ord. impugnata come principio secondo cui il diritto all'indennizzo non sorge automaticamente ma solo se la persona è stata prosciolta "per qualsiasi causa"

    La Corte ricorda che il proscioglimento nel merito rende ingiusta la detenzione solo se la privazione della libertà non trova comunque concreta giustificazione; il mero accertamento che la misura cautelare mancava dei presupposti non genera automaticamente indennizzo salvo il proscioglimento per qualsiasi causa e l'assenza di altra giustificazione della detenzione.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per censurare la (presunta) inosservanza o errata applicazione delle norme sul procedimento di riparazione; tuttavia la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione dell'art. 314 e sul fatto che la detenzione era concretamente riconducibile all'espiazione di pene definitive o ad atti discrezionali di esecuzione penale.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione spetta solo per la parte di privazione della libertà che non trovi, ex post, alcuna giustificazione concreta; se la detenzione è anche "in forza di altro titolo" (es.: esecuzione di pene definitive), l'indennizzo è escluso.
  • La conversione o la revoca di misure alternative (es. affidamento in prova) decisa dal Tribunale di Sorveglianza sulla base del comportamento dell'affidato costituisce, in genere, esercizio di valutazione discrezionale; perché dia luogo a riparazione deve emergere un errore dell'autorità procedente qualificabile come violazione di legge e non una semplice scelta discrezionale.
  • Anche se il provvedimento cautelare viene poi ritenuto infondato nel merito, il richiedente deve provare che la privazione della libertà patita è stata concretamente determinata dal solo titolo cautelare e non da altro titolo (p.es. esecuzione di condanne definitive o revoca di benefici per motivi diversi dall'adozione della misura cautelare).
  • Se la revoca di un beneficio (es. liberazione anticipata, affidamento in prova) viene disposta con efficacia ex tunc perché il tribunale di sorveglianza ritiene che sin dall'inizio il soggetto non avesse rispettato il programma, la successiva detenzione può essere considerata giustificata e quindi non indennizzabile.
  • L'errore dell'autorità procedente che legittima l'indennizzo non comprende l'esercizio lecito di poteri discrezionali; occorre dimostrare violazioni di legge o comportamenti dolosi/gravemente colposi dell'amministrazione giudiziaria.
  • In caso di domande di riparazione, il ricorrente deve documentare in modo chiaro il nesso causale tra il provvedimento cautelare ingiustificato e la concreta privazione della libertà (periodi temporali, titoli giuridici concorrenti, provvedimenti di esecuzione), e dimostrare l'assenza di sue responsabilità (dolose o gravemente colpose).

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