Cassazione Penale, Sentenza n. 17799/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato in gran parte la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione decisa in primo grado. Le censure contestavano, tra l'altro: la mancanza di nesso causale tra le condotte distrattive e il fallimento e dunque l'inesistenza del dolo necessario; la temporalita degli atti (molti anteriori alla crisi) che renderebbe le condotte al piu operazioni imprudenti o bancarotta preferenziale; l'insufficienza e l'erronea qualificazione della prova (mancata acquisizione di estratti conto, errori su societa beneficiaria, assenza di documentazione sugli accertamenti INPS, inaffidabilita di dichiarazioni testimoniali); la mancata riqualificazione come bancarotta preferenziale di alcune operazioni; la genericita di alcune imputazioni e la mancata considerazione della cessazione di cariche; e la contestazione della specifica aggravante prevista dall'art. 219 I. fall..
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi nella sostanza e dichiarato inammissibili alcuni motivi per genericita. Ha confermato i principi applicati dai giudici di merito: per la bancarotta fraudolenta per distrazione non e necessario un nesso causale diretto tra l atto distrattivo e la dichiarazione di fallimento; rilevano gli indici di fraudolenza tratti dalla situazione patrimoniale e gestionale, dalla correlazione con altre societa e dall antieconomicita delle operazioni. La Corte ha ritenuto fondate le ricostruzioni del curatore e della Corte d appello, ha respinto le critiche sulla prova dei bonifici e delle cessioni simulate (evidenziando elementi indiziari come concentrazione delle vendite e mancato pagamento), ha escluso la rilevanza degli accertamenti INPS come causa esclusiva del dissesto ove emerga una gestione irregolare che ha determinato debiti e perdite anteriori. Ha inoltre dichiarato che molte doglianze attengono a rivalutazioni di merito, vietate in cassazione, e ha applicato la disciplina della continuazione fallimentare. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati alle spese di cassazione ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge fallimentare (L. fall.) - art. 216
comma primo, n. 1; ultimo comma (pene accessorie fallimentari)
Disciplina la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha interpretato che gli atti distrattivi rilevano anche se posti in essere anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove risultino indici di fraudolenza e concreta messa in pericolo della garanzia dei creditori
legge fallimentare (L. fall.) - art. 217
Norma sulla bancarotta colposa o per imprudenza; richiamata in contrapposizione alla qualifica di bancarotta fraudolenta quando le operazioni siano soltanto imprudenti
legge fallimentare (L. fall.) - art. 219
Regola la continuazione e il cumulo giuridico fra piu fatti di bancarotta nell ambito dello stesso fallimento; la Corte ha chiarito che la continuazione fallimentare puo operare anche se l aggravante non e stata espressamente contestata
Codice di procedura penale - art. 173 disp. att.
Limiti formali dei motivi di cassazione derivanti dal ricorso; usato per indicare i limiti entro cui i motivi di ricorso sono stati articolati
Decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. in L. 18/12/2020, n. 176 - art. 23 comma 8
Norma eccezionale citata quale titolo per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale trasmesse ai sensi del decreto
Codice di procedura penale - art. 606
Limiti del sindacato della Cassazione: non e ammessa la riconsiderazione del merito della valutazione della prova; la Corte ha escluso la rilevanza di doglianze che chiedono una rivalutazione probatoria
Codice di procedura penale - art. 522
Richiesta di specificita nell imputazione; la Corte ha precisato che la mancata contestazione esplicita di una aggravante speciale non costituisce di per se violazione quando gli elementi sono implicitamente conosciuti dall imputato
Codice penale - art. 81
Regola generale sulla continuazione tra reati; la Corte ha distinto la disciplina ordinaria dall istituto speciale della continuazione in materia fallimentare
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare i ricorrenti alle spese
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta per distrazione non e necessario che gli atti distrattivi siano causalmente collegati temporalmente alla dichiarazione di fallimento: rilevano gli indici di fraudolenza e la concreta messa in pericolo della garanzia dei creditori
- La prova della distrazione puo essere desunta dall inesistenza o dall impossibilita di ricostruire la destinazione di cespiti entrati nel patrimonio dell imprenditore, con onere per l imputato di spiegare la destinazione; l assenza di tale spiegazione rafforza l inferenza di sottrazione
- Le contestazioni che si limitano a proporre una rivalutazione delle prove o a chiedere la riconsiderazione del merito sono inammissibili in Cassazione; il sindacato di legittimita riguarda vizi di diritto e vizi logico-motivazionali non meri apprezzamenti probatori
- Gli accertamenti del curatore fallimentare e le risultanze ispettive (es. INPS) possono essere valorizzati se inseriti in un quadro probatorio coerente; l eccezione generica di inutilizzabilita di tali atti senza specificita e priva di efficacia in cassazione
- Operazioni caratterizzate da antieconomicita, cointeressenze tra societa, cessioni concentrate in tempi sospetti o mancate evidenze di pagamento sono indici rilevanti per la configurazione della distrazione
- La qualifica di bancarotta preferenziale o di bancarotta colposa puo essere prospettata solo con specifiche valutazioni di contesto; tuttavia, la presenza di perdite rilevanti e sistematica dipendenza dal credito a breve costituiscono elementi forti per ritenere la fraudolenza
- La disciplina della continuazione in materia fallimentare puo essere applicata anche se la specifica aggravante non e stata dettagliatamente enunciata, purche la pluralita di reati sia conoscibile dall imputato
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