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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16743/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di intimazione relativo a sedici cartelle di pagamento emesse per tributi diversi e notificate tra il 2000/2001 e il 2005. Il giudice tributario di merito aveva rigettato il ricorso, ritenendo non prescritti i crediti e affermando, da un lato, che l’eventuale prescrizione maturata prima delle cartelle avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando quelle cartelle; dall’altro, che la prescrizione successiva non poteva essere opposta perché il primo avviso di intimazione non era stato impugnato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2946 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la prescrizione dei crediti alla data del primo avviso di intimazione notificato nel 2016; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non impugnato il primo avviso di intimazione. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito con unico controricorso, sostenendo anche l’esistenza di un precedente giudicato e prospettando ulteriori cause ostative, tra cui una possibile cessazione della materia del contendere per alcuni crediti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulla eventuale maturazione della prescrizione dei crediti e sulla possibile cessazione della materia del contendere, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il contribuente non aveva l’onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e quella del primo avviso, poiché l’avviso di intimazione non è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992, pur avendo efficacia sostanziale interruttiva della prescrizione. La Corte non ha potuto valorizzare il preteso giudicato esterno prodotto dall’erario, perché la sentenza richiamata era priva di attestazione di passaggio in giudicato; inoltre ha rimesso al giudice di rinvio ogni valutazione sulle ulteriori deduzioni difensive relative all’eventuale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale; la Corte osserva che la prescrizione dei singoli tributi va verificata secondo il relativo termine applicabile e che può essere eccepita anche in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione per il periodo successivo alle cartelle e anteriore al primo avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge sul tema della prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento, nella prospettazione del ricorrente.

  • art. 32 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non oggetto di una specifica decisione autonoma, essendo il motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l’avviso di intimazione non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; perciò la sua mancata impugnazione non impedisce di eccepire la prescrizione maturata successivamente alla cartella e prima del successivo avviso.

  • art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136

    citato dalla difesa erariale quale possibile base normativa dell’annullamento d’ufficio del ruolo per crediti di importo inferiore a mille euro, questione rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con modif. nella l. 21 maggio 2021, n. 69

    citato dalla difesa erariale quale possibile base normativa dell’annullamento d’ufficio del ruolo per crediti di importo inferiore a cinquemila euro, questione rimessa al giudice di rinvio.

  • Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016

    richiamata per affermare che, in tema di tributi, la prescrizione va verificata con riguardo al termine proprio di ciascun credito.

  • Cass. n. 2616 del 11/02/2015

    richiamata per affermare che l’avviso di intimazione, pur contenendo la pretesa tributaria, non è atto compreso tra quelli di cui all’art. 19 d.lgs. 546/1992 e quindi non è obbligatorio impugnarlo.

  • Cass. n. 26129 del 02/11/2017

    richiamata a sostegno della non obbligatorietà dell’impugnazione dell’avviso di intimazione.

  • Cass. n. 1230 del 21/01/2020

    richiamata a sostegno della non obbligatorietà dell’impugnazione dell’avviso di intimazione.

Massime di principio

  • L’avviso di intimazione al pagamento, pur costituendo un sollecito idoneo a interrompere la prescrizione sul piano sostanziale, non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992; di conseguenza, la sua mancata impugnazione non preclude al contribuente di far valere la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella e prima del successivo avviso.
  • La prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento deve essere eccepita impugnando la cartella stessa, mentre la prescrizione maturata successivamente può essere dedotta anche in sede di impugnazione dell’avviso di intimazione successivo.
  • Nel giudizio di legittimità, un preteso giudicato esterno può essere considerato solo se il documento prodotto consente di verificare in modo certo l’avvenuto passaggio in giudicato; in mancanza di tale attestazione, la relativa eccezione non può essere valorizzata dalla Corte.
  • Quando la decisione di merito neghi la prescrizione per il solo fatto che non sia stato impugnato il primo avviso di intimazione, essa incorre in errore di diritto se trascura che quel primo avviso non è atto obbligatoriamente impugnabile e che la prescrizione può essere fatta valere nel successivo giudizio contro il nuovo avviso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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