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Sentenza

Sentenza del 14/07/2022 n. 22268 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del diniego tacito di rimborso della ritenuta alla fonte applicata in Italia sui dividendi distribuiti nel 2003 dalle società partecipate italiane (ritenuta al 15% dopo applicazione dell'art. 10 della Convenzione Italia-Germania). La ricorrente sosteneva che il trattamento fiscale così applicato violava il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) perché i fondi italiani beneficiavano, ratione temporis, di un regime più favorevole (imposta sostitutiva del 12,5% o esenzioni previste per organismi di investimento residenti), con effetto dissuasivo sugli investimenti attraverso fondi esteri. In subordine si chiedeva, in mancanza di accoglimento totale, il rimborso parziale corrispondente alla differenza rispetto al regime italiano. Inoltre veniva censurata la sentenza di appello per omessa pronuncia su detta domanda subordinata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la normativa convenzionale (art. 10 Convenzione Italia-Germania) non escludeva il controllo di compatibilità con l'art. 63 TFUE e che, alla luce dei principi di buona fede (art. 31 Convenzione di Vienna) e della giurisprudenza comunitaria, il regime italiano del 2003 produceva una disparità di trattamento idonea a limitare la libera circolazione dei capitali. È stato enunciato il principio che i dividendi pagati a un fondo tedesco come quello in esame devono essere trattati, ai fini dell'imposizione in Italia, in modo coerente con l'esenzione prevista per i fondi italiani (D.Lgs. n. 461/1997, art. 9, comma 4) onde evitare violazioni del TFUE. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo la domanda principale di rimborso integrale delle ritenute; la richiesta subordinata è stata assorbita. Compensate le spese di merito; l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 63

    "Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi"

    Articolo che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali; la giurisprudenza lo interpreta includendo misure che dissuadono investimenti transfrontalieri o producono trattamenti meno favorevoli per enti residenti in altri Stati membri.

  • TFUE, art. 65

    Consente agli Stati di applicare regole di diritto tributario che distinguono contribuenti in situazioni differenti, ma tali misure non devono essere discriminazioni arbitrarie né restrizioni dissimulate della libera circolazione dei capitali; le limitazioni devono essere giustificate da ragioni oggettive.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27

    "3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato ..."

    Norma nazionale che stabiliva la ritenuta alla fonte sui dividendi per i non residenti; la sua efficacia è comunque temperata dai limiti previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e dal controllo di compatibilità con il diritto UE.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Germania, art. 10

    "1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi."

    La Corte ha stabilito che l'esistenza della convenzione non esclude il controllo di compatibilità con il TFUE: l'art. 10 deve essere interpretato in modo coerente con il principio di libera circolazione dei capitali e, se necessario, adeguato per evitare trattamenti discriminatori.

  • D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 9, comma 4

    "4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9."

    Norma nazionale che prevedeva un regime fiscale più favorevole per i fondi italiani (esenzione/aliquota sostitutiva) e che, se applicata in modo da creare disparità rispetto ai fondi esteri, può integrare una violazione del TFUE; la Corte ha valorizzato tale disposizione per argomentare l'obbligo di interpretazione conforme.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di appello (obbligo di motivazione); la Corte ha comunque assorbito la censura accogliendo il motivo principale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in riferimento al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto assorbito il relativo motivo secondario dopo l'accoglimento del principale.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 31

    Principio di interpretazione in buona fede dei trattati; utilizzato per sostenere che la norma convenzionale deve essere interpretata in modo da non entrare in conflitto con i principi dell'ordinamento UE.

Massime di principio

  • La presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude il controllo di compatibilità del trattamento fiscale con il diritto UE (art. 63 TFUE); il giudice nazionale deve verificare la non discriminazione e, se necessario, interpretare la convenzione in modo conforme all'UE.
  • Per valutare una possibile restrizione alla libera circolazione dei capitali occorre considerare non solo l'effetto diretto sul soggetto percipiente (es. il fondo), ma anche gli effetti 'riflessi' sugli investitori finali e sulle scelte di investimento transfrontaliere.
  • Per ottenere il rimborso della ritenuta sui dividendi non è necessario provare l'effettivo prelievo fiscale nel paese di residenza del percettore; è sufficiente dimostrare che il soggetto è astrattamente assoggettabile all'imposta nel paese di residenza.
  • Un regime nazionale che riserva un trattamento più favorevole a fondi residenti può configurare una discriminazione vietata dal TFUE se non giustificata da ragioni oggettive e proporzionate; gli Stati non possono invocare automaticamente la coerenza del sistema fiscale come giustificazione senza prova specifica.
  • In presenza di una pretesa principale accolta, le domande subordinate che perseguono effetti economici correlati possono essere assorbite; tuttavia, il giudice deve comunque operare una corretta corrispondenza tra chiesto e pronunciato o motivare alternativamente.
  • I giudici nazionali devono, ove necessario, interpretare le norme pattizie (convenzioni) conformemente al diritto UE e ai principi internazionali di interpretazione (Convenzione di Vienna) per evitare l'illegittimità del trattamento fiscale.

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