Cassazione Penale, Sentenza n. 32151/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente l'applicazione della recidiva reiterata e specifica nei confronti di Lahraichi. L'imputato aveva due condanne annotate nel certificato del casellario: una sentenza del Tribunale di Firenze del 21/05/2013 (irrevocabile 15/04/2014) e una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del GUP di Firenze del 9/07/2014 (irrevocabile 02/10/2014). Con ordinanza del 27/12/2022 il GUP di Firenze aveva dichiarato estinti i reati oggetto della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.445 c.p.p. La difesa sosteneva che, per effetto della continuazione riconosciuta nella sentenza del 9/07/2014, l'ordinanza di estinzione dovesse operare anche rispetto al reato oggetto della sentenza del 21/05/2013 e, quindi, che non sussistessero le condizioni per configurare la recidiva. La Corte d'appello aveva invece ritenuto corretta la valutazione di recidiva, osservando che nel casellario risultava una seconda condanna (21/05/2013) non estinta. La Suprema Corte ha esaminato l'ordinanza di estinzione e la giurisprudenza sul punto, rilevando che l'effetto estintivo dell'art.445 c.p.p. opera con riferimento ai reati per i quali è stata richiesta l'applicazione della pena ex art.444 c.p.p.; pertanto la difesa non ha dimostrato che l'estinzione dovesse automaticamente riguardare anche la precedente sentenza emessa dopo rito abbreviato (21/05/2013). Tuttavia la Corte ha ritenuto che, siccome almeno una delle due condanne annotate non poteva essere conteggiata ai fini della recidiva, non poteva sussistere la recidiva reiterata e specifica nella forma contestata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei termini specificati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Il secondo motivo (diniego della sospensione condizionale della pena) è stato dichiarato assorbito per l'incidenza del trattamento sanzionatorio; pertanto non è stato deciso nel merito. In pratica la statuizione sulla recidiva è stata ritenuta viziata e la decisione di merito è rimandata per un nuovo esame.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, commi 4 e 5
Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti; gli specifici episodi contestati (9 aprile e 17 giugno 2020) sono stati inquadrati come violazioni di tali commi.
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23
Norma sostanziale relativa ai reati con armi, contestata per il fatto del 17 giugno 2020 (capo C).
codice di procedura penale, art. 444
Disciplina del patteggiamento (applicazione della pena); rilevante perché la sentenza del 9/07/2014 era una sentenza di applicazione della pena ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale, art. 445
Disciplina dell'estinzione del reato per effetto del decorso dei termini dopo patteggiamento; la giurisprudenza e la Corte hanno indicato che l'effetto estintivo riguarda i reati per i quali è stata chiesta e concessa l'applicazione della pena ex art.444 e che tale estinzione incide anche ai fini della recidiva.
codice penale, art. 81, comma 2
Norma sul concorso di reati e aumento di pena (es.: aumento per la continuazione) utilizzata nella determinazione del trattamento sanzionatorio prima della riduzione per la scelta del rito.
Massime di principio
- L'estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art.445 c.p.p. in relazione a una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) esclude che quel reato sia computabile ai fini della recidiva; l'effetto estintivo vale anche, secondo la giurisprudenza, ai fini della recidiva.
- L'effetto estintivo dell'art.445 c.p.p. opera solo rispetto ai reati per i quali è stata richiesta e concessa l'applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p.; non si estende automaticamente ad altri reati definiti con sentenze distinte, salvo che risulti espressamente che erano compresi nel patteggiamento.
- Per configurare la recidiva reiterata e specifica sono necessarie almeno due condanne definitive per reati della stessa indole i cui effetti penali non siano estinti: se anche una sola condanna non è computabile, la recidiva così contestata non può essere mantenuta.
- In caso di dubbio o di elementi documentali che dimostrino l'estinzione di precedenti per patteggiamento, il giudice del merito deve esaminare e motivare puntualmente la rilevanza di tali provvedimenti prima di applicare aggravanti collegate alla recidiva; omissioni in tal senso possono comportare annullamento e rinvio.
- Se la recidiva è stata decisiva per il trattamento sanzionatorio e per il diniego di benefici (es. sospensione condizionale), la correzione della valutazione sulla recidiva può comportare la necessità di riesaminare anche la concedibilità di tali benefici.
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