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Sentenza

Sentenza n. 160/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS- del 9.7.2025 (notificato in allegato alla nota/pec ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 28.7.2025), con il quale il Dirigente della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione delle Sentenze TAR Basilicata nn. -OMISSIS- e-OMISSIS- del 30.3.2023, passate in giudicato, ha rideterminato il saldo integrativo, spettante alla -OMISSIS- per la realizzazione nel Comune di -OMISSIS- di un centro sportivo non agonistico e di un villaggio albergo, per un importo di € 188.057,78; nonché per l’accertamento del diritto della -OMISSIS-, di percepire il saldo, ancora non corrisposto, con riferimento al contributo, relativo alla realizzazione nel Comune di -OMISSIS- di una Discoteca; nonché per la condanna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali, maturati e maturandi, per la colpevole inerzia del Ministero e per il ritardo nella gestione del procedimento e nell’erogazione della spesa da parte delle banche coinvolte, dal giorno della maturazione delle singole somme e fino al giorno della effettiva percezione delle stesse in suo favore, con interessi moratori e non solo legali;

Giustizia amministrativa202500392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rideterminazione del saldo dei contributi per casa albergo e impianti sportivi, nonché decreto ministeriale di liquidazione del saldo relativo alla discoteca

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto del 9 luglio 2025, adottato in esecuzione di precedenti sentenze passate in giudicato, lamentando l'elusione del giudicato, la mancata ostensione del parere dell'Avvocatura dello Stato, l'illegittima compensazione tra il saldo positivo relativo alla casa albergo e il saldo negativo relativo agli impianti sportivi, nonché la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al saldo relativo alla discoteca e il risarcimento dei danni derivanti dai ritardi nell'istruttoria e nell'erogazione dei contributi. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 3 ottobre 2025, deducendo l'illegittima determinazione delle spese ammissibili per la discoteca, il mancato riconoscimento di una fattura relativa a impianti tecnologici e attrezzature, la violazione dell'art. 2, comma 14, del d.m. n. 527/1995, il ritardo nell'erogazione della prima quota e il ritardo nella determinazione del saldo, riproponendo la domanda risarcitoria. Il giudice ha ritenuto che le precedenti sentenze avessero deciso soltanto sulle questioni dedotte, relative alla decorrenza degli interessi e al riconoscimento di una specifica spesa, senza rimettere in discussione gli importi dei contributi definitivi non impugnati. Ha inoltre esaminato la legittimità della compensazione tra crediti e debiti riferiti a distinti interventi, ma facenti capo al medesimo beneficiario. Quanto alla discoteca, la società ha contestato il limite di capienza di 200 persone considerato dall'amministrazione, la base temporale di calcolo del contributo, il ritardo nell'erogazione della prima quota e il mancato riconoscimento di una fattura di euro 586.000,00.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accertamento del saldo relativo alla discoteca, poiché il saldo era stato liquidato con il decreto del 3 ottobre 2025. Ha respinto la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo: non vi è stata elusione del giudicato, perché le precedenti sentenze avevano imposto soltanto il ricalcolo degli interessi e il riconoscimento della specifica spesa di euro 534.216,67, mentre gli importi dei contributi definitivi non impugnati si erano consolidati; il Ministero doveva quindi utilizzare tali importi definitivi e non quelli indicati nelle concessioni provvisorie. È stata ritenuta legittima la compensazione tra il saldo positivo della casa albergo e il saldo negativo degli impianti sportivi, trattandosi di somme riferite allo stesso beneficiario e ricorrendo i presupposti della compensazione tra debiti pecuniari liquidi ed esigibili. È stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse la censura relativa alla mancata ostensione del parere dell'Avvocatura, in quanto inidonea a determinare l'annullamento dell'atto. Sono state respinte anche le doglianze fondate su buona fede, correttezza e legittimo affidamento. Quanto ai motivi aggiunti, sono stati respinti i motivi relativi alla capienza della discoteca, alla decorrenza del calcolo del contributo e al ritardo nell'erogazione della prima quota, non essendo stata fornita la documentazione necessaria a dimostrare la tempestiva trasmissione degli atti. È stato invece accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento della fattura di euro 586.000,00: alla luce dei termini normativi prorogati per il completamento e la rendicontazione degli investimenti, dell'accertamento giudiziale del completamento dell'investimento al 93% entro il 31 dicembre 2009 e dell'assenza di contestazioni sul quantum, la spesa doveva essere ammessa. Il Ministero è stato quindi ordinato di ricalcolare il contributo spettante per la discoteca. La domanda risarcitoria è stata accolta soltanto con riguardo al danno da ritardo, mediante riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti per casa albergo, impianti sportivi e discoteca, con decorrenza dal 3 novembre 2015 e secondo i criteri indicati in motivazione. Sono stati esclusi gli interessi moratori del d.lgs. n. 231/2002, non trattandosi di una transazione commerciale contrattuale. Sono stati respinti gli ulteriori danni emergenti, lucro cessante, perdita di chance, danno all'immagine e maggiori oneri finanziari, per mancanza di prova dell'an e del quantum; il ritardo è stato inoltre ritenuto imputabile a una pluralità di fattori, alcuni riferibili alla società. Le spese sono state compensate, con rimborso a carico del Ministero dei contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 203 e seguenti, l. 662/1996

    Costituisce la base normativa del Contratto di Programma nell'ambito del quale sono stati concessi i contributi pubblici.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241/1990; il TAR vi ricomprende i Contratti di Programma oggetto della controversia.

  • art. 11 l. 241/1990

    Rileva quale riferimento per la qualificazione dei Contratti di Programma come accordi amministrativi rientranti nella giurisdizione esclusiva.

  • art. 2, comma 14, d.m. n. 527/1995

    È stato applicato per la determinazione degli interessi e per la disciplina delle agevolazioni; il TAR ha ritenuto che la norma disciplini la misura massima delle agevolazioni e non imponesse il criterio temporale rivendicato per il contributo definitivo della discoteca.

  • art. 7, comma 1, d.m. n. 527/1995

    È stato richiamato dalle precedenti sentenze per stabilire la decorrenza degli interessi dal provvedimento di concessione provvisoria.

  • art. 10, commi 5 e 6, d.m. n. 527/1995

    È stato richiamato nel decreto relativo alla discoteca per il calcolo degli interessi sulla somma maggiormente percepita.

  • art. 1, comma 862, l. 296/2006

    Le iniziative agevolate ... possono essere completate entro il 31 dicembre 2008; la relativa rendicontazione è completata entro i 6 mesi successivi.

    Ha costituito il primo termine legislativo di proroga per il completamento e la rendicontazione delle iniziative agevolate.

  • art. 43, comma 7-bis, d.l. 112/2008, conv. nella l. 133/2008

    Ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento delle iniziative agevolate.

  • art. 2, comma 17-ter, d.l. 225/2010, conv. nella l. 10/2011

    Ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per il completamento delle iniziative agevolate.

  • art. 40, comma 9-ter, d.l. 201/2011, conv. nella l. 214/2011, come sostituito dall'art. 22, comma 1-bis, d.l. 216/2011, conv. nella l. 14/2012

    Per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultino realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31 dicembre 2012.

    Ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per le iniziative realizzate almeno all'80% al 31 dicembre 2011; il TAR lo ha applicato per riconoscere la spesa relativa alla fattura contestata.

  • art. 1243, comma 1, c.c.

    La compensazione legale si verifica tra due debiti che hanno per oggetto ... una somma di denaro ... e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

    Ha giustificato la compensazione tra il saldo positivo di un intervento e il saldo negativo di un altro intervento, entrambi riferiti al medesimo beneficiario.

  • art. 1246 c.c.

    La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno e dell'altro debito.

    Il diverso titolo dei contributi non impedisce la compensazione, salvo i casi tassativi previsti dalla norma, non ricorrenti nella fattispecie.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana da lesione di interessi legittimi richiede l'illegittimità dell'azione amministrativa; il TAR l'ha esclusa, salvo la tutela specifica riconosciuta per la fattura non ammessa.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    Ha concorso a escludere il risarcimento per i ritardi che la società avrebbe potuto fronteggiare chiedendo la definizione dei procedimenti e impugnando l'eventuale silenzio-inadempimento.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    È stato applicato perché il ritardo nella conclusione del procedimento è stato ritenuto imputabile a entrambe le parti e non esclusivamente all'amministrazione.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi moratori commerciali non sono stati riconosciuti, perché mancava una transazione commerciale, ossia un contratto avente a oggetto la fornitura di merci o servizi contro corrispettivo.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è possibile soltanto quando il danno sia provato nella sua esistenza ma non nel preciso ammontare; non supplisce alla totale mancanza di prova del danno.

  • art. 2056 c.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 1226 c.c. per la liquidazione equitativa del danno da ritardo secondo i criteri delle obbligazioni risarcitorie.

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo vincola l'amministrazione nei limiti delle questioni effettivamente dedotte e decise; non può essere invocata l'elusione del giudicato per rimettere in discussione parti del provvedimento definitivo che non siano state impugnate nel precedente giudizio e che si siano quindi consolidate.
  • Quando più saldi o posizioni creditorie e debitorie fanno capo al medesimo beneficiario, la pubblica amministrazione può effettuare la compensazione tra somme riferite a distinti contributi o investimenti, se i crediti e i debiti hanno per oggetto somme di denaro, sono liquidi ed esigibili e non ricorre alcuna delle eccezioni previste dall'art. 1246 c.c., salvo un espresso divieto normativo o convenzionale.
  • Nell'ambito di un finanziamento agevolato, la spesa relativa a beni e opere può essere riconosciuta se risulta riferibile a un investimento completato entro i termini normativi prorogati, anche quando la documentazione di supporto sia stata formata o consegnata successivamente, qualora il completamento dell'investimento entro il termine sia accertato e l'amministrazione non contesti il quantum della spesa.
  • Il ritardo dell'amministrazione nella conclusione di un procedimento complesso può dar luogo al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria, ma la responsabilità deve essere valutata considerando tutte le cause del ritardo, anche quelle imputabili al beneficiario o a terzi; il risarcimento va escluso o ridotto per i danni evitabili con l'ordinaria diligenza e con l'esperimento degli strumenti di tutela disponibili.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 presuppongono una transazione commerciale contrattuale avente a oggetto la fornitura di beni o servizi contro pagamento di un corrispettivo; non si applicano al ritardo nell'erogazione di un contributo pubblico in assenza di tale rapporto contrattuale.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del pregiudizio e può riguardare soltanto la sua quantificazione; non è utilizzabile per colmare la totale mancanza di prova di danni da lucro cessante, perdita di chance, maggiori oneri finanziari o lesione della reputazione commerciale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiDanno da ritardo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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