Ordinanza n. 72/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Terni nei confronti dei ricorrenti, notificata in data 28 marzo 2026, relativa a pretesi abusi edilizi sul solaio di copertura dell’immobile sito in Terni, viale dello Stadio n. 67, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare: della nota della Regione Umbria prot. n. 173635 del 29 ottobre 2025; della nota del Comune di Terni prot. n. 199402 del 12 dicembre 2025; della nota della Regione Umbria prot. n. 30625 del 24 febbraio 2026, come successivamente integrata con prot. n. 32478 del 26 febbraio 2026; del verbale di sopralluogo del 2 febbraio 2024 e delle relative risultanze; di ogni relazione tecnica, verbale, saggio, prova, comunicazione, parere e segnalazione comunque richiamati nell’ordinanza impugnata; di ogni altro atto presupposto, istruttorio, preparatorio o consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a pretesi abusi edilizi sul solaio di copertura di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio avente a oggetto l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino, la parte ricorrente ha proposto istanza, ai sensi dell'art. 58 c.p.a., per la revoca o modifica della precedente ordinanza cautelare del TAR, già confermata in appello dal Consiglio di Stato. A fondamento dell'istanza sono stati indicati come fatti nuovi o successivamente acquisiti: una relazione tecnica integrativa del 10 giugno 2026 sulle modalità di esecuzione di una prova di carico statica e non distruttiva del solaio di copertura, nonché il negativo riscontro delle amministrazioni a una richiesta di accertamento tecnico in contraddittorio formulata sulla base di tale relazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare. L'art. 58, comma 1, c.p.a. consente la revoca o modifica del provvedimento cautelare collegiale in presenza di mutamenti delle circostanze oppure quando siano allegati fatti anteriori dei quali la parte abbia acquisito conoscenza solo successivamente, con prova del momento della conoscenza. Nel caso concreto, la relazione tecnica integrativa è stata ritenuta una nuova allegazione difensiva di contenuto tecnico, non qualificabile come mutamento delle circostanze e comunque acquisibile prima della fase cautelare. Non risultava inoltre allegata la sopravvenuta conoscenza di un documento anteriore al provvedimento cautelare. Mancando quindi i presupposti dell'art. 58 c.p.a., l'istanza è stata dichiarata inammissibile. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 58 c.p.a.
«Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare»; «In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza».
La revoca o modifica della misura cautelare richiede un effettivo mutamento delle circostanze oppure la sopravvenuta conoscenza di fatti anteriori, della quale deve essere provato il momento; una nuova allegazione tecnica acquisibile anteriormente alla fase cautelare non è sufficiente.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disposizione generale sulla tutela cautelare, senza specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- L'istanza di revoca o modifica di un provvedimento cautelare collegiale è ammissibile soltanto se interviene un effettivo mutamento delle circostanze fattuali oppure se vengono allegati fatti anteriori conosciuti solo successivamente al provvedimento; in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare quando ne ha acquisito conoscenza.
- Una relazione tecnica di parte formata successivamente alla decisione cautelare non integra, di per sé, un mutamento delle circostanze quando costituisce una nuova allegazione difensiva su fatti già disponibili e avrebbe potuto essere acquisita prima della fase cautelare.
- Il negativo riscontro dell'amministrazione a una richiesta istruttoria formulata dopo la decisione cautelare non consente la revoca o modifica della misura se non è collegato a uno dei presupposti tipici previsti dall'art. 58 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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