Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47817/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli Nord del 28/06/2022 con cui, su richiesta dell'imputato (patteggiamento), era stata applicata la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di Euro 2.800,00 per i reati di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/90 (capo A) e art. 697 c.p. (capo D). Il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione: il primo (Avv. Anna Maria Ferriero) denunciando la carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego della sospensione condizionale (mancata illustrazione del giudizio prognostico, dato il giovane età e la mancanza di precedenti); il secondo (Avv. Generoso Grasso) lamentando che, dopo una prima richiesta di concordato non condizionata alla sospensione, sarebbe stata depositata una seconda istanza sostitutiva/integrazione subordinante la pena alla sospensione condizionale, istanza che non sarebbe stata valutata né acquisita agli atti, e chiedendo la trasmissione delle istanze e delle attestazioni di ricezione ai sensi dell'art. 165‑bis disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Il secondo ricorso è inammissibile per tardività (pervenuto il 15/07/2022 oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.). Quanto al merito, la Corte ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta introdotto dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., che consente il ricorso soltanto per questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le censure proposte (insufficienza motivazionale sulla congruità della pena e generica asserzione di difformità tra una presunta seconda istanza e la sentenza) non rientrano tra le ipotesi consentite. Inoltre il ricorrente non ha allegato e prodotto la documentazione (la seconda istanza e le attestazioni di ricezione) nonostante il principio di autosufficienza del ricorso previsto dall'art. 165‑bis disp. att.: pertanto la richiesta di acquisizione è inammissibile e la doglianza manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale contestata relativa a reati di stupefacenti; indicata come uno dei capi per cui è stata irrogata la pena nel patteggiamento

  • art. 697 c.p.

    Norma sostanziale contestata per uno dei capi di imputazione (richiamata nella sentenza di patteggiamento)

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); quadro procedurale di riferimento per la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2‑bis c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta: ammesse solo questioni sull'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, e illegalità della pena/ misura di sicurezza

  • art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre il ricorso per cassazione dalla lettura della motivazione; richiamato per dichiarare tardivo il secondo ricorso

  • art. 544, comma 1 c.p.p.

    Prevede che la motivazione sia redatta contestualmente al dispositivo; la data del deposito/lettura della motivazione è rilevante per calcolare il termine di impugnazione

  • art. 582, comma 2 e art. 583 c.p.p.

    Richiamati con riferimento ai termini e alle modalità di deposito/spedizione del ricorso per la verifica della tempestività; assenza di prova di deposito o spedizione tempestiva porta alla inammissibilità

  • art. 165‑bis disp. att. c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 6/2/2018, n.11)

    Principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti che assume travisati; la mancata allegazione di documenti in possesso del ricorrente rende inaccoglibile la richiesta di acquisizione degli stessi

  • legge 23/06/2017 n.103 (art. 1, comma 51)

    Norma che ha introdotto i limiti di impugnabilità per le sentenze di patteggiamento e la relativa applicazione ai procedimenti successivi al 3/8/2017

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese e possibile versamento a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è ammesso solo per i limiti tassativi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; doglianze generiche sulla congruità della pena o insufficienza della motivazione non sono ammesse.
  • È essenziale rispettare i termini di impugnazione: il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. decorre dalla lettura/deposito della motivazione; occorre provare tempestività del deposito o della spedizione se non si presenta direttamente alla cancelleria competente.
  • Se si sostiene che esista un atto (es. una seconda richiesta di patteggiamento o integrazione) determinante ai fini della decisione, il ricorrente deve allegarlo al ricorso ai sensi del principio di autosufficienza (art. 165‑bis disp. att. c.p.p.); l'assenza di allegati decisivi rende la doglianza inammissibile o manifestamente infondata.
  • Se la difesa ha partecipato all'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza e non ha sollevato obiezioni sul contenuto della richiesta, diventa più difficile sostenere successivamente che la sentenza non rispecchia la volontà dell'imputato.
  • Per chi intende subordinare l'applicazione della pena al riconoscimento della sospensione condizionale è importante che tale condizione risulti espressamente e formalmente dalla richiesta di concordato e che ne sia data prova documentale; in mancanza, il giudice applicherà la proposta effettivamente depositata e recepita.
  • In fase difensiva conviene curare sia la forma (documentazione, notifiche, depositi) sia il merito (chiara espressione della volontà dell'imputato nel patteggiamento) per conservare eventuali ragioni di impugnazione ammesse dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.