Cassazione Civile, Ordinanza n. 20763/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel trasporto e della sua legale rappresentante in proprio, per gli anni d’imposta 2015 e 2016, con recupero di maggiori redditi ai fini IRAP e IVA, oltre a una sanzione separata. L’Ufficio aveva contestato: a) la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a fatture ricevute da più società ritenute mere somministratrici abusive di manodopera, in particolare Pratic s.r.l.s., Nolo s.r.l. e Agricom Service s.r.l., qualificando i rapporti come operazioni soggettivamente inesistenti e, per il contratto con Pratic, come appalto simulato di manodopera in realtà illecito; b) per l’anno 2015, anche l’emissione di fatture attive asseritamente per operazioni oggettivamente inesistenti verso Nolo s.r.l. e Agricom Service s.r.l., con conseguente sanzione ex art. 8, comma 2, d.l. 16/2012; c) l’omessa registrazione di alcune fatture attive emesse verso Nolo s.r.l. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo la validità del recupero relativo a Pratic, ma escludendo la prova delle ulteriori operazioni inesistenti e annullando la sanzione; la CTR aveva poi rigettato sia l’appello dell’Ufficio sia quello incidentale dei contribuenti. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione sul rigetto dell’appello incidentale; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo incidentale relativo alla definitività del rilievo sull’omessa registrazione delle fatture; violazione delle norme su appalto e somministrazione di manodopera e sulle imposte dirette/IVA per la riqualificazione del rapporto con Pratic. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato a sua volta difetto di motivazione della CTR, falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla sanzione, oltre alla liquidazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo motivo principale, il primo motivo incidentale nei limiti in cui censurava l’omessa considerazione dei motivi di appello sull’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, e il secondo motivo incidentale sulla insufficiente valutazione complessiva degli indizi; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo; ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale nei limiti del difetto motivazionale sulla contestazione delle fatture attive inesistenti, nonché il secondo motivo incidentale sulla valutazione degli indizi. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo incidentale. Il rinvio è stato disposto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che la CTR aveva omesso o reso insufficiente motivazione sia sul rigetto dell’appello incidentale dei contribuenti sia su alcuni capi dell’appello dell’Ufficio, e non aveva adeguatamente esaminato il compendio indiziario in materia di operazioni inesistenti e di appalto/somministrazione di manodopera.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato quale base normativa per il disconoscimento della deduzione dei costi ritenuti non inerenti o relativi a operazioni inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per il recupero dell’IVA indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti.
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione all’omessa registrazione di fatture attive.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Invocato dai ricorrenti per sostenere la corretta qualificazione del rapporto di appalto e l’esclusione della riqualificazione in somministrazione illecita.
art. 84 d.lgs. n. 276 del 2003
Invocato dai ricorrenti in tema di appalto e somministrazione di manodopera.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la rettifica IVA fondata anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 1655 c.c.
Richiamato per la qualificazione del contratto di appalto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di omesso esame di un motivo di appello incidentale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato ai fini della nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla necessaria esposizione della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per l’accertamento delle imposte dirette fondato su presunzioni semplici.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova, anche in relazione alla prova contraria del contribuente.
art. 2727 c.c.
Richiamato sulla prova per presunzioni e sulla costruzione del ragionamento inferenziale.
art. 2729 c.c.
Richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012
Richiamato in relazione alla sanzione per l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in combinazione con l’art. 36 per il requisito motivazionale della sentenza tributaria.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di spese di lite e soccombenza reciproca.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla quando non espone le censure mosse alla decisione di primo grado e le ragioni del loro rigetto, perché manca il "minimo costituzionale" della motivazione.
- La motivazione non può risolversi in una mera adesione alla decisione di primo grado: il giudice di appello deve individuare il thema decidendum e spiegare perché le doglianze dell’appellante siano respinte.
- In tema di accertamenti fondati su presunzioni, l’Ufficio può dimostrare operazioni inesistenti o rapporti simulati anche tramite elementi indiziari; il giudice deve valutarli sia singolarmente sia complessivamente, verificandone gravità, precisione e concordanza.
- Il giudice tributario non può limitarsi a scartare alcuni indizi isolatamente: deve compiere una valutazione sintetica dell’intero compendio probatorio, poiché elementi solo parzialmente significativi possono acquisire forza probatoria se considerati nel loro insieme.
- Quando l’Amministrazione contesti fatture passive per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il contribuente resta onerato della prova contraria una volta che il quadro presuntivo dell’Ufficio presenti i requisiti di legge.
- La riqualificazione di un contratto di appalto in illecita somministrazione di manodopera e le conseguenti riprese fiscali richiedono un accertamento motivato e coerente sulla reale natura del rapporto economico e sull’effettività delle prestazioni.
- La sanzione per emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti presuppone un accertamento adeguatamente motivato sull’inesistenza delle operazioni fatturate.
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