Cassazione Penale, Sentenza n. 10809/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari (28/02/2025) che lo aveva condannato per la violazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, riformando la precedente assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancanza di motivazione "rafforzata", con richiamo a violazioni degli artt. 6 CEDU e 111 Cost. e alla presunta diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva (deposizione del Vice Brigadiere Lombardo); 2) illegittima determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata considerazione della documentazione che attestava una sospensione prefettizia precedente; 3) illegittimità della confisca del veicolo, contestata perché formalmente intestato alla società Campanella Ascensori s.r.l. (terzo), e quindi non confiscabile ai sensi dell'art. 213, comma 9, c.d.s.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero non mirasse a una diversa valutazione delle prove dichiarative ma a una diversa qualificazione giuridica della condotta (esclusione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.), per cui l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non trovava applicazione. Ha inoltre considerato generica la censura sulla mancata "motivazione rafforzata", ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata nel rigetto della tenuità alla luce della pericolosità della condotta e del rifiuto di sottoporsi all'etilometro. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la misura della sospensione, pur superiore al minimo, fosse stata fissata entro il medio edittale e che il richiamo alla pericolosità della condotta costituisse motivazione sufficiente; la sospensione prefettizia era misura provvisoria e sarebbe detratta dalla sanzione giudiziale. Sul terzo motivo la Corte ha considerato generica la deduzione circa l'intestazione formale del veicolo, ricordando il principio secondo cui la "appartenenza" ai fini della confisca va valutata in termini di concreto dominio/possesso e non solo di intestazione formale. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per ricorsi inammissibili (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Norma del reato contestato (guida in stato di ebbrezza con rifiuto dell'accertamento). La Corte ha ritenuto provata la condotta e ha confermato la possibilità di applicare la confisca del veicolo quando sussista il concreto dominio/possesso
art. 131-bis c.p.
Dispositivo sulla particolare tenuità del fatto invocato in primo grado: la Corte d'appello ha ritenuto che, per il carattere di pericolo della condotta e il rifiuto all'accertamento, non fosse applicabile l'istituto; la Cassazione ha confermato che la diversa qualificazione giuridica (esclusione della tenuità) non attiva l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, in appello, di rinnovare l'istruttoria quando l'appello riguardi la valutazione della prova dichiarativa decisiva; la Corte interpreta la norma come applicabile soltanto se l'appello concerne una diversa valutazione della prova dichiarativa che sia stata decisiva per l'assoluzione in primo grado, non quando l'appello si basi sulla diversa qualificazione giuridica del fatto
art. 218, comma 2, cod. strada
Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: la Corte ricorda che la motivazione è più stringente quanto più ci si discosta dal minimo edittale; nel caso in esame la misura imposta è ritenuta giustificata dalla pericolosità della condotta e rientrante entro il medio edittale
art. 213, comma 9, cod. strada
Norma che disciplina la confisca del veicolo: la Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui l'appartenenza va valutata in termini di effettivo dominio/possesso e non solo sulla base della intestazione formale nei registri
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come fonte della modifica dell'art. 603 c.p.p. (introduzione del comma 3-bis) con lo scopo di rafforzare il principio di immediatezza e imporre la rinnovazione istruttoria in ipotesi specifiche
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Citato come ulteriore intervento normativo che ha interessato il processo penale (principalmente il giudizio abbreviato) senza incidere sul caso di specie; non modifica l'interpretazione dell'art. 603, comma 3-bis, nel contesto considerato
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. scatta solo quando l'appello verte su una diversa valutazione della prova dichiarativa che sia stata decisiva per l'assoluzione in primo grado; se l'appello riguarda invece una diversa qualificazione giuridica della stessa condotta (cambio di prospettiva dal punto di vista giuridico), la rinnovazione non è obbligatoria
- Per la motivazione delle sanzioni amministrative accessorie, il giudice deve motivare in modo più approfondito quanto più si discosta dal minimo edittale; se la misura resta entro la fascia tra minimo e medio, un richiamo coerente ai parametri di gravità/pericolosità può essere sufficiente
- La confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186 c.d.s. si fonda su un criterio di concreto dominio/possesso (effettiva disponibilità) e non è esclusa dalla sola intestazione formale a terzi; chi contesti la confisca per titolo formale dovrà dimostrare l'assenza di qualsiasi disponibilità reale del veicolo
- Il rifiuto all'accertamento dell'alcolimetria e la condotta di guida pericolosa (zigzagare, frenate brusche, evidenti segni di ebbrezza) sono elementi che possono legittimare la valutazione di non applicabilità della particolare tenuità, essendo rilevante la natura di reato di pericolo e la concreta capacità di mettere a rischio la sicurezza stradale
- In sede di impugnazione in Cassazione è strategico specificare con precisione e concretezza in che modo la Corte d'appello avrebbe 'rivalutato' le prove dichiarative (se pertinente): indicare quali dichiarazioni orali sarebbero state lette diversamente e perché queste sarebbero decisive ai fini dell'assoluzione aiuta a far emergere l'eventuale obbligo di rinnovazione istruttoria
- La proposizione di ricorsi chiaramente aspecifici o manifestamente infondati espone il ricorrente al rischio di inammissibilità, condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; è dunque importante curare la specificità delle censure e la loro concretezza probatoria
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