Cassazione Penale, Sentenza n. 12354/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP del 16/03/2023 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi 159 e 161). Il ricorrente, tramite due motivi, deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione dei "motivi nuovi" e per un'apparente pedissequa adesione del Gip alla richiesta del PM; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, con specifico riferimento al mancato accertamento della non attualità e non concretezza del pericolo di recidiva alla luce dell'ampio lasso di tempo dagli episodi e dell'assenza di condotte successive rilevanti dopo il 2020.
La decisione
Il difensore del ricorrente ha depositato in Cancelleria una rinuncia al ricorso per cassazione (art. 589, comma 2, c.p.p.). La Corte ha ritenuto che tale rinuncia, essendo atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 500,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 589 c.2 cod. proc. pen.
Consente la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore; la rinuncia è atto negoziale che produce effetto di inammissibilità dell'impugnazione quando tempestivamente depositata.
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; qui invocato per dichiarare inammissibile il ricorso in conseguenza della rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione senza distinzione delle cause dell'inammissibilità.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al requisito del pericolo di recidiva (esigenza cautelare), che impone concreta e attuale valutazione del rischio; non è stata invece esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'eventuale esistenza di elementi esonerativi circa la responsabilità della parte nella formazione della causa di inammissibilità; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore è atto irrevocabile che determina l'inammissibilità del ricorso; prima di rinunciare occorre valutare attentamente le conseguenze processuali ed economiche.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità per rinuncia, è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo provare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (es. carenza di motivazione del riesame o inesistenza del pericolo di recidiva) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivo formale quale la rinuncia.
- Quando si impugna una misura cautelare per presunta carenza del requisito del pericolo di recidiva (art. 274 lett. c)), è fondamentale documentare la non attualità e la non concretezza del pericolo con elementi temporali e investigativi chiari (es. lasso di tempo significativo dall'ultima condotta, assenza di attività criminosa successiva).
- Strategia difensiva consigliata: evitare depositi e rinunce frettolose; se si intende rinunciare, valutare preventivamente la possibilità di esenzione dalla sanzione dimostrando l'assenza di responsabilità nella causa dell'inammissibilità.
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