Cassazione Penale, Sentenza n. 38926/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto della domanda di riparazione per errore giudiziario sostenendo, in sintesi: la Corte di appello non ha rispettato le direttive della Cassazione (sentenza di annullamento con rinvio) perché non ha verificato come si sia formato il materiale probatorio alla base del patteggiamento e non ha individuato puntualmente i fatti "inconciliabili" con l'altra sentenza penale irrevocabile; ha attribuito alla ricorrente una colpa grave per la scelta di non rispondere o per presunte dichiarazioni confessorie senza specificarne contenuti e fonti; ha valorizzato atti e perizie successivi al patteggiamento (pay/relazioni UEPE) non pertinenti al momento decisionale; ha ritenuto ostativa la mancata acquisizione di una consulenza di parte senza valutare il grado di colpa e le condizioni concrete della difesa; vi sono errori di travisamento della prova e carenza di motivazione, in particolare rispetto alla presunta confessione e al nesso causale tra condotta della ricorrente e l'errore giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, riscontrando che la Corte di appello non ha adeguatamente individuato e specificato i fatti inconciliabili e le loro fonti né ha chiarito il ruolo causale (non concausale) della condotta della ricorrente. La Cassazione ha censurato l'uso di riferimenti generici a dichiarazioni "sostanzialmente confessorie" e l'impiego di atti successivi al patteggiamento per motivare il rigetto. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, perché si svolga il riesame alla luce dei principi indicati nella precedente sentenza della IV sezione della Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen. comma 3
Richiamata dalla ricorrente come norma la cui applicazione sarebbe stata violata: la censura verte sul mancato rispetto dei principi di diritto fissati dalla Cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio
art. 64 cod. proc. pen. comma 3 lett. b)
Rilevata dalla difesa: l'esercizio della facoltà di non rispondere e altre facoltà difensive non può integrare di per sé una colpa grave ai fini dell'ostatività della riparazione
art. 643 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione della responsabilità della ricorrente per l'errore giudiziario e alla rilevanza della mancata consulenza di parte; la Corte ha comunque ritenuto insufficiente l'argomentazione della Corte territoriale in ordine alla esclusiva rilevanza di tale omissione
art. 630 cod. proc. pen. comma 1 lett. a) e lett. c)
Fondamentale per la decisione: la revisione per errore giudiziario (lett. a) richiede valutazione se la condotta dell'imputato abbia fatto sì che la sentenza impugnata stabilisse fatti inconciliabili con altra sentenza irrevocabile; la Cassazione ha chiarito che i criteri per i casi di lett. a) sono distinti da quelli di lett. c)
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento: il concetto di causa di proscioglimento e la necessità di verificare perché un fatto dimostrativo non sia emerso nel giudizio di patteggiamento (la Corte di Cassazione ha però precisato che la verifica deve seguire i criteri specifici dell'art. 630, comma 1, lett. a))
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per errore giudiziario ex art. 630 comma 1 lett. a) il giudice deve individuare con precisione i "fatti inconciliabili" tra le sentenze irrevocabili e indicarne le fonti documentali; valutazioni generiche non sono sufficienti
- Deve essere svolto un giudizio ex ante, rispetto alle conoscenze e possibilità dell'agente al tempo, per accertare se la condotta dell'imputato sia stata causa esclusiva (non meramente concausale) dell'apparenza di un fatto storico diverso e se tale condotta sia dolosa o gravemente colposa
- Non è ammissibile che la Corte, per negare la riparazione, fondi la decisione su atti o valutazioni intervenuti dopo la sentenza di patteggiamento: la verifica deve circoscriversi al materiale e alle condotte pertinenti al momento del patteggiamento revocato
- L'esercizio delle facoltà difensive (es. il diritto di non rispondere) non può di per sé integrare una colpa grave ostativa alla riparazione; il giudice deve motivare in concreto e valutare il contesto e le condizioni della difesa
- La mancata acquisizione di una consulenza tecnica di parte non può essere automaticamente considerata causa esclusiva dell'errore giudiziario senza una valutazione precisa del nesso causale e del grado di colpa
- Se la decisione si fonda su presunte dichiarazioni confessorie, il giudice deve riportarne il contenuto e spiegare specificamente perché esso è credibile e decisivo; l'assenza di analisi dettagliata configura carenza di motivazione
- Il giudice deve sempre distinguere chiaramente tra comportamenti causali e concausali e valutare l'incidenza di fattori concorrenti; condotte concausali potrebbero non essere ostative alla riparazione
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