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Sentenza

Sentenza n. 827/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 3 per anomalia dell’offerta e aggiudicazione del lotto a un altro operatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l’esclusione disposta all’esito della verifica di anomalia dell’offerta e la conseguente aggiudicazione. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, del disciplinare e dei principi di buon andamento, trasparenza, parità di trattamento e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento. Sosteneva che il RUP avesse contraddittoriamente posto a fondamento dell’anomalia le rese operative già considerate dalla Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, avesse riesaminato indebitamente il merito tecnico dell’offerta e avesse valutato un’offerta alternativa mediante simulazioni e modifiche unilaterali dei parametri. Con il secondo motivo deduceva la violazione delle regole del subprocedimento di anomalia, lamentando l’inversione dell’onere della prova, l’assenza di contestazioni specifiche sulle rese, la violazione del contraddittorio e una valutazione non globale dell’offerta. Con il terzo motivo denunciava disparità di trattamento, assumendo che l’offerta aggiudicataria presentasse scostamenti analoghi rispetto ai valori medi senza essere sottoposta a un’analoga verifica. Con il quarto motivo deduceva difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà, sostenendo che le rese fossero giustificate dal proprio know-how, dalle caratteristiche degli edifici e dalle diverse condizioni operative delle aree omogenee.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha distinto la valutazione dell’offerta tecnica, effettuata mediante criteri quantitativi e formule predeterminate senza accertamento della concreta realizzabilità delle rese, dalla verifica di anomalia, diretta ad accertare la sostenibilità economica e l’idoneità effettiva dell’offerta a garantire l’esecuzione del servizio. Pertanto, l’emersione di criticità sulle rese nella fase di anomalia non è contraddittoria con la precedente attribuzione dei punteggi e non costituisce indebita rivalutazione del merito tecnico. Le simulazioni del RUP sono state ritenute meramente dimostrative e rafforzative, ancorate ai dati dell’offerta e funzionali a evidenziare il rapporto tra rese, monte ore e costo della manodopera, senza modificare l’oggetto della verifica. Non è stata ravvisata un’inversione dell’onere della prova: l’amministrazione aveva individuato specifici profili di criticità e spettava all’operatore fornire giustificazioni concrete e verificabili, mentre quelle prodotte sono state giudicate generiche. Il contraddittorio è stato ritenuto adeguato, poiché la richiesta di ampie delucidazioni sul ribasso e sul costo della manodopera comprendeva anche le rese, strutturalmente collegate al monte ore e al costo del lavoro; non era necessaria l’analitica contestazione preventiva di ogni singola resa. La verifica è stata considerata globale, benché le criticità più rilevanti riguardassero le rese, per la loro incidenza sull’equilibrio economico-organizzativo. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché il giudizio di anomalia è individualizzato e l’offerta aggiudicataria presentava una diversa combinazione di rese, monte ore, costo del lavoro e prezzo, senza macroscopiche incoerenze comparabili. Infine, il giudizio del RUP è stato ritenuto adeguatamente motivato e istruito: le rese significativamente superiori ai parametri di riferimento, soprattutto per aree a maggiore intensità, determinavano una riduzione del monte ore e del costo del lavoro non coerente con la struttura dell’offerta. La valutazione positiva del monte ore complessivo non escludeva l’anomalia della sua distribuzione interna. Il ricorso è stato respinto e le spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta. Il giudice ha ritenuto legittimo il giudizio amministrativo volto ad accertare, in modo complessivo e sostanziale, la sostenibilità economica e organizzativa dell’offerta, anche attraverso l’analisi delle rese operative in quanto collegate al monte ore e al costo della manodopera.

  • lex specialis della gara

    La documentazione di gara configurava la resa come parametro tecnico-organizzativo utilizzato per determinare il monte ore e il personale necessario; i valori medi e minimi differenziati per standard potevano essere utilizzati come riferimenti per verificare la coerenza interna e la sostenibilità dell’offerta.

Massime di principio

  • La valutazione dell’offerta tecnica mediante formule quantitative predeterminate non implica necessariamente un giudizio sulla concreta attendibilità o realizzabilità dei dati dichiarati; tali profili possono essere legittimamente esaminati nella successiva verifica di anomalia.
  • La verifica di anomalia può incidere sulle rese operative dichiarate quando esse costituiscano parametri tecnico-organizzativi direttamente collegati al monte ore, al costo della manodopera e alla sostenibilità complessiva dell’offerta, senza che ciò integri di per sé una rivalutazione del merito tecnico o un’interferenza nelle scelte imprenditoriali.
  • Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia non è necessaria la contestazione preventiva e analitica di ogni singola voce critica, se le richieste di giustificazioni pongono l’operatore in condizione concreta di spiegare l’offerta nella sua complessiva articolazione e riguardano componenti strutturalmente collegate al profilo contestato.
  • L’operatore economico deve fornire giustificazioni concrete, verificabili e tecnicamente idonee a spiegare scostamenti significativi dai parametri di riferimento; mere affermazioni generiche sull’efficienza del proprio modello organizzativo non sono sufficienti.
  • Il giudizio di anomalia deve essere globale, ma può fondarsi su singoli elementi quando questi abbiano incidenza determinante sull’equilibrio economico-organizzativo dell’offerta, come accade per rese che incidano direttamente sul monte ore e sul costo della manodopera.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia resta esterno e non sostitutivo: sono censurabili soltanto manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza dell’istruttoria, mentre il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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