Sentenza n. 6460/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dal ricorrente nel mese di agosto del 2025 e non concluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. L'istanza era stata presentata telematicamente il 25 agosto 2025. La ricorrente ha dedotto l'intervenuta scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua nel Ministero competente l'autorità responsabile del procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. La sussistenza dell'obbligo di provvedere richiede e presuppone la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda era stata presentata il 25 agosto 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, il Ministero non aveva adottato alcuna decisione. Il Collegio ha interpretato l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 nel senso che l'amministrazione dispone di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo è quindi pari a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Accertato il silenzio-inadempimento, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, anche in considerazione del carattere massivo dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. n. 241/1990
Prevede l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. n. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l'eventuale integrazione documentale, il termine complessivo massimo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nell'originario Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero individuato dalla normativa nazionale è tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Ai fini dell'azione avverso il silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di una decisione espressa da parte dell'amministrazione.
- Nel procedimento disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l'autorità competente dispone di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, sicché il termine complessivo massimo può essere pari a quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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