Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13371/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile (obbligo di presentazione e prescrizioni ex art. 6 I. n. 401/1989). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del termine dilatorio di 48 ore previsto dall'art. 6 legge 401/1989 e art. 178 cod.proc.pen., avendo la notifica del provvedimento questorile avuto luogo il 24/07/2023 alle ore 9:30 e la convalida del G.I.P. risultando depositata il 26/07/2023 senza indicazione di orario; 2) carenza di motivazione e violazione del principio di gradualità e congruità rispetto alla durata della misura (5 anni); 3) mancata motivazione circa l'imposizione dell'obbligo di presentazione tre volte in occasione delle partite del Brescia in casa e in provincia e omissione di giustificazione per le partite della Nazionale; 4) omessa motivazione in ordine all'obbligo di presentarsi in Questura anche per le partite amichevoli, con conseguente difetto di predeterminazione e conoscibilità della misura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente degli altri, rilevando che la convalida del G.I.P. non poteva essere adottata prima delle ore 9:30 del 26/07/2023 (decorrenti 48 ore dalla notifica del 24/07/2023 alle ore 9:30). Il provvedimento di convalida è stato depositato senza indicazione di orario e dagli atti non è emerso elemento utile a dimostrare il rispetto del termine dilatorio; ciò ha determinato la nullità generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, commi 1, 2, 2-bis e 3

    La convalida del provvedimento questorile da parte del G.I.P. non può intervenire prima del decorso del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all'interessato, affinché sia assicurato il contraddittorio cartolare e il pieno esercizio del diritto di difesa; il mancato rispetto di tale termine comporta nullità del provvedimento con effetto sull'efficacia della misura.

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    La violazione del termine dilatorio previsto dalla legge per la convalida costituisce causa di nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), quando il vizio incide sulla garanzia del diritto di difesa e sulla libertà personale.

  • Codice di procedura penale, art. 611

    Previsione della facoltà difensiva di depositare memorie; nel procedimento è stata prodotta memoria ex art. 611 c.p.p., a sostegno delle doglianze sul rispetto del termine dilatorio.

Massime di principio

  • La convalida giudiziale di un provvedimento questorile soggetto a termine 'orario' è valida solo se è dimostrabile in modo certo che è decorso il termine di 48 ore dalla notifica; la sola indicazione della data senza l'ora può rendere incerta la legittimità della convalida e portare all'annullamento.
  • In presenza di termini dilatori a tutela del diritto di difesa, gli atti di convalida devono recare l'indicazione dell'ora di deposito o comunque elementi documentali che consentano di accertare il rispetto del termine; l'assenza di tali elementi è favorevole al ricorrente.
  • La violazione del termine di 48 ore è strategicamente rilevante perché, se riconosciuta, provoca nullità rilevabile anche d'ufficio ex art. 178 c.p.p. e può determinare l'inefficacia della misura imposta dal Questore senza rinvio.
  • Le censure sulla motivazione (durata della misura, modalità e presupposti dell'obbligo di presentazione per singole tipologie di partite) restano rilevanti ma possono essere assorbite se il vizio procedurale principale (termine non rispettato) viene riconosciuto.
  • Per contestare una convalida è efficace proporre prove dell'ora di notifica e chiedere espressamente l'indicazione dell'ora di deposito del provvedimento di convalida; in mancanza di tale indicazione il giudice può ritenere illegittima la convalida.
  • Quando si ottiene l'annullamento senza rinvio per vizio procedurale che incide sulla libertà personale, la misura contestata perde efficacia e non è immediatamente sostituita da altro provvedimento giudiziario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.