Sentenza n. 5700/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale dell’autorizzazione al trasferimento della farmacia dai locali di corso Sirena ai nuovi locali di via Luigi Martucci, nonché gli atti presupposti, inclusi i pareri comunali
Esito
Favorevole al resistente (regione e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società titolare della sede farmaceutica indicata nell’istanza come n. 179 aveva chiesto il 17 novembre 2023 l’autorizzazione a trasferire l’esercizio nei locali di via Luigi Martucci. Il Comune aveva espresso parere negativo, ritenendo che la farmacia appartenesse alla sede n. 306 e che i nuovi locali fossero a distanza superiore ai 100 metri previsti dalla legge; la Regione aveva quindi negato l’autorizzazione il 18 aprile 2024. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti. Nel corso del giudizio la Regione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, avendo autorizzato nel 2025 un trasferimento richiesto dalla società con separata istanza del 22 luglio 2024. La ricorrente si è opposta, sostenendo che l’identificazione della farmacia come sede n. 306 anziché n. 179 conservasse effetti lesivi autonomi sul perimetro territoriale, sui diritti di esclusiva e sulla futura revisione della pianta organica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la successiva istanza di trasferimento, presentata il 22 luglio 2024 per locali diversi da quelli oggetto dell’istanza impugnata, era stata accolta. Poiché la nuova istanza non era stata formulata in via subordinata rispetto alla precedente, l’accoglimento della distinta richiesta ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul diniego relativo ai locali di via Luigi Martucci. La sentenza non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla numerazione della sede e sulle conseguenze territoriali dedotte dalla società. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuta quindi fondata l’eccezione di improcedibilità formulata dall’amministrazione resistente;
Il ricorso è improcedibile quando, per il venir meno sopravvenuto dell’interesse alla decisione, non sussistono più le condizioni per una pronuncia sulla domanda.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto di poter compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della questione;
La disposizione è richiamata quale base processuale per la statuizione sulle spese, che il TAR ha compensato in considerazione della peculiarità della controversia.
Massime di principio
- La sopravvenuta autorizzazione richiesta con una distinta istanza può determinare il venir meno dell’interesse a impugnare il diniego relativo a una precedente richiesta, quando la nuova istanza non era stata proposta in via subordinata e il giudice ritenga che non residui un interesse attuale alla decisione.
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