Sentenza n. 3823/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di revoca del nulla osta comunicato al difensore in data 25.03.2026 e sul silenzio serbato sull’istanza di permesso per attesa occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e silenzio sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nell’ottobre 2024 sulla base di un nulla osta rilasciato a una società che si era impegnata ad assumerlo come muratore, deduceva che il datore di lavoro non aveva poi proceduto all’assunzione e che egli aveva maturato un affidamento incolpevole sulla proposta lavorativa. Chiedeva l’annullamento della revoca del nulla osta e l’accertamento della spettanza di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Quanto alla tempestività, sosteneva che la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di revoca fossero stati notificati a un indirizzo a lui sconosciuto, sebbene indicato nell’istanza. Nel merito, affermava che la mancata assunzione non fosse a lui imputabile e che ciò giustificasse il rilascio del permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo correttamente notificato il provvedimento definitivo di revoca mediante deposito presso la casa comunale del luogo di residenza del ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La contestazione del ricorrente riguardava essenzialmente la notifica del preavviso di revoca e non quella del provvedimento definitivo; l’amministrazione aveva provato la regolarità della notificazione e il ricorrente non aveva allegato circostanze idonee a contestare la propria residenza. Il ricorso, notificato il 21 maggio 2026, era quindi tardivo rispetto alla revoca notificata nell’agosto 2025. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza nel merito: il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e sia successivamente cessato; non è sufficiente una mera proposta di assunzione, quando il contratto di soggiorno non sia stato sottoscritto e il rapporto non abbia mai avuto inizio. La mancata assunzione era stata inoltre dedotta senza prova né adeguata specificazione delle relative cause. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni, considerata la limitata attività difensiva.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notificazione mediante deposito presso la casa comunale, con gli adempimenti previsti dalla norma, è idonea a far decorrere il termine per impugnare il provvedimento, ove riferita al luogo di residenza del destinatario e adeguatamente provata dall’amministrazione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […].
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva perdita o cessazione; non si applica quando il rapporto non sia mai sorto.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, nel quadro richiamato dal giudice, presuppone comunque che un rapporto di lavoro si sia instaurato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 73 c.p.a.
Non era necessario un ulteriore avviso sulla questione di irricevibilità, poiché la tempestività del ricorso era stata direttamente oggetto di contraddittorio attraverso il primo motivo.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento amministrativo mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., se eseguita nel luogo di residenza del destinatario e provata dall’amministrazione, è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione; la contestazione della notifica di un atto endoprocedimentale non incide, di per sé, sulla validità della notificazione del provvedimento definitivo.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione o perdita; la mera proposta di assunzione, non seguita dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno e dall’inizio dell’attività lavorativa, non è sufficiente.
- Nel giudizio amministrativo, l’allegazione non provata e non specificamente circostanziata delle ragioni per cui un rapporto di lavoro non è stato instaurato non impone all’amministrazione una diversa valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione.
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