Sentenza del 02/05/2022 n. 3739 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 3739/2022 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IVA di Gruppo - Dichiarazione IVA - Rettiche - Procedura accertatoria .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2014 per indebita detrazione d'IVA connessa a tre fatture d'acconto per acquisto macchinari per circa 447.000 euro. L'appellante contestava: nullità dell'avviso per essere stato notificato alla controllante in presenza di opzione per IVA di gruppo; carenza di motivazione dell'accertamento; e richiesta di riconoscimento della buona fede dell'acquirente che aveva versato acconti per beni poi non consegnati.
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'appellante non ha provato l'esercizio dell'opzione per l'IVA di gruppo e le comunicazioni previste, ha richiamato il principio di autonomia giuridica e fiscale delle società controllate anche in presenza di liquidazione eseguita dalla controllante e ha affermato che le rettifiche devono essere contestate alla società controllata, responsabile della correttezza della dichiarazione. Sul merito l'accertamento è stato considerato adeguatamente motivato con più indizi gravi, precisi e concordanti (distanza temporale tra ordini e fatture, fallimento e mancata insinuazione, entità esigua degli acquisti dichiarati dalla fornitrice, mancato recupero degli acconti, possibile strumentalità del finanziamento) che escludono la buona fede e confermano la fittizietà o inattendibilità delle operazioni. Confermata la pretesa dell'Amministrazione e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali (euro 5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Art. 73 comma 3 del DPR 633/72
L'adesione al regime di IVA di gruppo non elimina l'autonomia giuridica e fiscale delle società controllate: la responsabilità per violazioni relative alle operazioni e alla dichiarazione della controllata resta in capo alla stessa.
Art. 6 del DM 11065/79
per quanto concerne il controllo delle dichiarazioni delle società controllate, le relative rettifiche e l'irrogazione delle sanzioni, anche in relazione ad altre violazioni delle disposizioni del DPR 633/72, resta ferma l'esclusiva competenza degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale le società stesse; le società controllate rispondono in solido con l'ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante.
La competenza ad effettuare controlli sulle dichiarazioni delle controllate spetta agli uffici IVA territorialmente competenti; la solidarietà tra controllata e controllante riguarda il mancato assolvimento del debito d'imposta, ma le sanzioni e le rettifiche sulle dichiarazioni della controllata sono indirizzabili alla stessa controllata.
DDMM 21/10/88 e 18/12/89
Modifiche richiamate che confermano l'ambito applicativo dell'art. 6 del DM, ribadendo le regole di competenza e la disciplina della solidarietà.
Artt. 3 e 8 del DPR 322/98
Richiamati per le modalità di presentazione della dichiarazione IVA e per la comunicazione dell'opzione; la controllante esegue la liquidazione periodica ma ciò non elimina gli obblighi e la responsabilità della controllata sui dati trasmessi.
Circolare ministeriale n.16/1986
Richiamata a supporto di un'interpretazione restrittiva della normativa comunitaria in materia di IVA di gruppo e autonomia delle società controllate.
Risoluzione n.302/E Agenzia Entrate 25/10/07
Conferma che la controllante non può essere ritenuta responsabile per violazioni di adempimenti che non rientrano nella sua sfera di competenza e controllo.
Massime di principio
- L'opzione per il regime di IVA di gruppo non annulla l'autonomia giuridica e fiscale delle società controllate: le rettifiche delle dichiarazioni IVA vanno rivolte alla società controllata che ha emesso i documenti e trasferito i saldi.
- La solidarietà tra controllante e controllata riguarda il mancato versamento del debito d'imposta, non ogni violazione formale o sostanziale commessa dalla controllata.
- In sede processuale è onere del contribuente provare l'effettivo esercizio dell'opzione per l'IVA di gruppo e le comunicazioni richieste; la mancanza di tali prove avvantaggia l'Amministrazione.
- Un accertamento analitico-induttivo deve essere motivato con indizi gravi, precisi e concordanti: elementi documentali, cronologici e economici convergenti possono giustificare la disconoscimento della detrazione IVA anche per fatture d'acconto.
- La buona fede dell'acquirente non è riconosciuta se emergono circostanze che rendono evidente l'inattendibilità o la fittizietà delle operazioni (es. fallimento rapido del fornitore, mancata insinuazione nella procedura, esiguità degli acquisti dichiarati dal fornitore, mancato recupero degli acconti).
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale documentare tempestivamente l'esistenza e la realtà delle operazioni (contratti, prove di consegna, collaudi, azioni di recupero del credito) e conservare le comunicazioni relative all'opzione per l'IVA di gruppo.
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