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Sentenza

Sentenza del 02/05/2022 n. 3739 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 3739/2022 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IVA di Gruppo - Dichiarazione IVA - Rettiche - Procedura accertatoria .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2014 per indebita detrazione d'IVA connessa a tre fatture d'acconto per acquisto macchinari per circa 447.000 euro. L'appellante contestava: nullità dell'avviso per essere stato notificato alla controllante in presenza di opzione per IVA di gruppo; carenza di motivazione dell'accertamento; e richiesta di riconoscimento della buona fede dell'acquirente che aveva versato acconti per beni poi non consegnati.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'appellante non ha provato l'esercizio dell'opzione per l'IVA di gruppo e le comunicazioni previste, ha richiamato il principio di autonomia giuridica e fiscale delle società controllate anche in presenza di liquidazione eseguita dalla controllante e ha affermato che le rettifiche devono essere contestate alla società controllata, responsabile della correttezza della dichiarazione. Sul merito l'accertamento è stato considerato adeguatamente motivato con più indizi gravi, precisi e concordanti (distanza temporale tra ordini e fatture, fallimento e mancata insinuazione, entità esigua degli acquisti dichiarati dalla fornitrice, mancato recupero degli acconti, possibile strumentalità del finanziamento) che escludono la buona fede e confermano la fittizietà o inattendibilità delle operazioni. Confermata la pretesa dell'Amministrazione e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali (euro 5.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Art. 73 comma 3 del DPR 633/72

    L'adesione al regime di IVA di gruppo non elimina l'autonomia giuridica e fiscale delle società controllate: la responsabilità per violazioni relative alle operazioni e alla dichiarazione della controllata resta in capo alla stessa.

  • Art. 6 del DM 11065/79

    per quanto concerne il controllo delle dichiarazioni delle società controllate, le relative rettifiche e l'irrogazione delle sanzioni, anche in relazione ad altre violazioni delle disposizioni del DPR 633/72, resta ferma l'esclusiva competenza degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale le società stesse; le società controllate rispondono in solido con l'ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante.

    La competenza ad effettuare controlli sulle dichiarazioni delle controllate spetta agli uffici IVA territorialmente competenti; la solidarietà tra controllata e controllante riguarda il mancato assolvimento del debito d'imposta, ma le sanzioni e le rettifiche sulle dichiarazioni della controllata sono indirizzabili alla stessa controllata.

  • DDMM 21/10/88 e 18/12/89

    Modifiche richiamate che confermano l'ambito applicativo dell'art. 6 del DM, ribadendo le regole di competenza e la disciplina della solidarietà.

  • Artt. 3 e 8 del DPR 322/98

    Richiamati per le modalità di presentazione della dichiarazione IVA e per la comunicazione dell'opzione; la controllante esegue la liquidazione periodica ma ciò non elimina gli obblighi e la responsabilità della controllata sui dati trasmessi.

  • Circolare ministeriale n.16/1986

    Richiamata a supporto di un'interpretazione restrittiva della normativa comunitaria in materia di IVA di gruppo e autonomia delle società controllate.

  • Risoluzione n.302/E Agenzia Entrate 25/10/07

    Conferma che la controllante non può essere ritenuta responsabile per violazioni di adempimenti che non rientrano nella sua sfera di competenza e controllo.

Massime di principio

  • L'opzione per il regime di IVA di gruppo non annulla l'autonomia giuridica e fiscale delle società controllate: le rettifiche delle dichiarazioni IVA vanno rivolte alla società controllata che ha emesso i documenti e trasferito i saldi.
  • La solidarietà tra controllante e controllata riguarda il mancato versamento del debito d'imposta, non ogni violazione formale o sostanziale commessa dalla controllata.
  • In sede processuale è onere del contribuente provare l'effettivo esercizio dell'opzione per l'IVA di gruppo e le comunicazioni richieste; la mancanza di tali prove avvantaggia l'Amministrazione.
  • Un accertamento analitico-induttivo deve essere motivato con indizi gravi, precisi e concordanti: elementi documentali, cronologici e economici convergenti possono giustificare la disconoscimento della detrazione IVA anche per fatture d'acconto.
  • La buona fede dell'acquirente non è riconosciuta se emergono circostanze che rendono evidente l'inattendibilità o la fittizietà delle operazioni (es. fallimento rapido del fornitore, mancata insinuazione nella procedura, esiguità degli acquisti dichiarati dal fornitore, mancato recupero degli acconti).
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è fondamentale documentare tempestivamente l'esistenza e la realtà delle operazioni (contratti, prove di consegna, collaudi, azioni di recupero del credito) e conservare le comunicazioni relative all'opzione per l'IVA di gruppo.

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