Sentenza n. 1393/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1625/2025 (n. 4994/2025 R.G.) emesso dal Tribunale di Catania in data 10.06.2025 e depositato in data 11.06.2025, notificato all’Amministrazione resistente in data 17.6.2025, non impugnato e passato in giudicato giusta decreto di esecutorietà n. 2547/2025 reso in data 5.8.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, recante condanna del Comune al pagamento di somme in favore della società
Esito
Favorevole al ricorrente (società creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., del decreto ingiuntivo n. 1625/2025 del Tribunale di Catania, notificato al Comune e divenuto esecutivo e irrevocabile. Il titolo ingiungeva il pagamento di € 62.535,84, oltre interessi, nonché delle spese processuali liquidate in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento spontaneo dell'amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune ha dichiarato che il credito era stato ammesso alla massa passiva per € 64.784,27, escludendo € 2.249,43 ritenuti riferibili a una fattura già integralmente pagata, e che era stato avviato l'iter amministrativo per la liquidazione. La società ha contestato che l'importo ammesso comprendesse gli interessi dovuti. Il Comune non ha comunque fornito la prova dell'integrale pagamento di quanto stabilito dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il decreto ingiuntivo costituiva un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'esatto e integrale adempimento da parte del Comune. Il giudice ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi li eccepisce. Poiché la società aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava al Comune dimostrare l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento integrale; la mera ammissione del credito alla massa passiva e l'avvio dell'iter amministrativo non sono stati ritenuti sufficienti. Il Comune è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Siracusa, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'attivazione dell'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 2697 c.c.
secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione del titolo, spetta all'amministrazione che eccepisce l'adempimento dimostrare l'estinzione integrale dell'obbligazione; la mera ammissione del credito alla massa passiva e l'avvio dell'iter di liquidazione non provano il pagamento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo notificato, esecutivo e passato in giudicato, quando sia decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e non risulti l'integrale pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione del titolo; spetta invece all'amministrazione debitrice provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, incluso l'integrale pagamento.
- L'ammissione del credito alla massa passiva e l'avvio dell'iter amministrativo di liquidazione non equivalgono all'adempimento integrale del giudicato e non escludono l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere in via sostitutiva gli adempimenti necessari all'attuazione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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