Cassazione Penale, Sentenza n. 20346/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il D.A.P. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che, in relazione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis O.P., aveva autorizzato lo svolgimento dei colloqui visivi mediante videocomunicazione a causa della pandemia da COVID-19. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge: la circolare D.A.P. del 12 marzo 2020 aveva esteso le videocomunicazioni agli ambienti di Alta Sicurezza escludendo espressamente i soggetti sottoposti al regime differenziato; non vi sarebbe stato alcun atto legislativo o regolamentare che estendesse quella possibilità ai detenuti 41-bis, essendo prevista solo, in ipotesi di difficoltà di spostamento, una conversazione telefonica supplementare. Inoltre l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato specificamente la "gravissima difficoltà" al colloquio in presenza, limitandosi a un generico richiamo alla pandemia e autorizzando il video-colloquio senza termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato in modo generico, limitandosi a richiamare la pandemia, senza spiegare in modo specifico e contestualizzato l'esistenza di una "impossibilità" o di una "gravissima difficoltà" allo svolgimento del colloquio in presenza per il detenuto sottoposto al regime 41-bis. La Corte ha inoltre osservato che la disciplina speciale legata all'emergenza epidemiologica era cessata definitivamente il 31 dicembre 2022 e che, pertanto, il provvedimento che autorizzava il video-colloquio senza scadenza risultava privo della necessaria giustificazione.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ordine Penitenziario
La normativa che disciplina il "regime differenziato" è interpretata come settore che richiede restrizioni specifiche: l'accesso a strumenti eccezionali quali la videocomunicazione richiede una motivazione rigorosa, essendo l'assetto dei colloqui più stringente per i detenuti 41-bis.
Circolare D.A.P. 12 marzo 2020
La circolare ha esteso la videocomunicazione ad alcuni contesti di Alta Sicurezza in ragione dell'emergenza pandemica, ma ha espressamente escluso i soggetti sottoposti al regime 41-bis; pertanto non può da sola legittimare una deroga per i detenuti 41-bis senza un fondamento normativo o motivazione specifica.
Ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la disciplina speciale introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica, configurandosi come parametro entro cui valutare le condizioni che giustificano l'uso dei video-colloqui; cessata tale vigenza decadeva la base normativa speciale che giustificava misure straordinarie.
Giurisprudenza citata (Sez. I n. 23819/2020; Sez. I, 28 settembre 2022, n. 42654)
La giurisprudenza ha riconosciuto che il ricorso al video-colloquio può essere ammesso in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza, ma ha anche precisato che, soprattutto dopo la rimozione dei divieti di circolazione, il Tribunale di Sorveglianza deve motivare specificamente e tenere conto del contesto sanitario e normativo attuale.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis l'autorizzazione di colloqui tramite videocomunicazione è eccezionale e richiede la dimostrazione di un'impossibilità o di una gravissima difficoltà al colloquio in presenza; non è sufficiente un richiamo generico alla situazione pandemica.
- L'onere motivazionale del giudice di sorveglianza cresce al diminuire delle misure restrittive sanitarie: dopo la rimozione dei divieti di circolazione il giudice deve fornire ragioni specifiche e attuali che giustifichino la deroga alla regola del colloquio in presenza.
- Le circolari amministrative non possono, da sole, estendere in modo permanente misure straordinarie (come le videocomunicazioni) a soggetti per i quali la normativa ordinaria le esclude; occorre un intervento normativo o una motivazione giurisdizionale puntuale.
- Le autorizzazioni ai video-colloqui devono essere temporalmente circoscritte e motivate: provvedimenti senza scadenza, fondati su situazioni emergenziali superate, sono vulnerabili di annullamento.
- Nella valutazione della possibilità di videocolloqui vanno considerati sia il quadro normativo vigente sia i dati sanitari specifici al momento della decisione, nonché le condizioni individuali del detenuto e delle persone aventi diritto.
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