Cassazione Penale, Sentenza n. 20830/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava due profili: 1) violazione delle norme sull'appello cautelare (artt. 309, 310 c.p.p. e art. 546 c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p.) e illegittima qualificazione come irricevibile della richiesta di declaratoria di nullità dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare, deducendo carenze e vizi della motivazione; 2) vizio di motivazione e valutazione errata dell'affievolimento delle esigenze cautelari (in particolare il rischio di recidiva) dopo la definizione del procedimento con rito abbreviato e il lungo periodo di detenzione dal 13/12/2022, sicché sarebbe mancata una valutazione critica sulla permanenza o meno del presupposto cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha affermato che il sindacato del tribunale in appello cautelare è limitato ai motivi di impugnazione e che il giudice dell'appello non ha il potere di annullare un provvedimento per vizio di motivazione (potere spettante alla Corte di Cassazione); al massimo può integrare, sostituire la motivazione o riformare la valutazione sui fatti nei limiti dei motivi. Sul secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato: il difensore in udienza preliminare aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura senza fornire specifici elementi di merito o istanze sulla posizione personale dell'imputato, per cui non vi erano nuovi profili da esaminare. È stato riaffermato inoltre che il mero decorso del tempo non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari se non emergono elementi sopravvenuti richiamati nei motivi di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali: la cognizione del tribunale d'appello è limitata ai motivi dedotti e non consente l'annullamento per vizio di motivazione, potere riservato alla Cassazione; il principio devolutivo delimita l'oggetto del gravame
art. 309 cod. proc. pen.
Norme sul riesame e altre regole cautelari; richiamata in relazione alla diversa ampiezza di cognizione tra riesame e appello cautelare e alla mancata applicazione del comma nono nell'art. 310
art. 292 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato nel valutare le esigenze cautelari; la Corte precisa che tale elemento va considerato dal giudice d'appello solo se richiamato espressamente nei motivi di gravame
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda la motivazione del provvedimento; la Corte ricorda che il vizio motivazionale può essere sindacato in Cassazione e non porta necessariamente all'annullamento da parte del giudice d'appello
art. 299 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza e sui provvedimenti in materia di misure cautelari personali: l'appello non può portare a decisioni piu' favorevoli dell'interessato se proposto solo dal pubblico ministero; richiamata per i limiti del potere del giudice
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione davanti alla Cassazione e alla rilevanza del vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e viene invocato dal ricorrente per censurare la decisione impugnata
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla garanzia del giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazione attinente a questa garanzia nella limitazione della cognizione di appello
Massime di principio
- L'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. ha cognizione limitata ai motivi specifici dedotti: il giudice d'appello non può estendere d'ufficio la propria valutazione a profili non posti a fondamento dell'impugnazione
- Il giudice dell'appello non può annullare un provvedimento per vizio di motivazione: tale potere è riservato alla Corte di Cassazione; il tribunale può invece integrare o sostituire la motivazione o riformare la decisione nei limiti dei motivi
- Il mero decorso del tempo o la definizione del procedimento con rito abbreviato non bastano, da soli, a determinare l'affievolimento delle esigenze cautelari: è necessario che nei motivi di impugnazione siano indicati elementi sopravvenuti e rilevanti che giustifichino diversa valutazione
- Chi chiede la revoca o la sostituzione di una misura cautelare deve prospettare elementi di merito concreti relativi alla propria posizione (dichiarazioni, istanze, fatti sopravvenuti); richieste generiche e prive di motivazione non vincolano il giudice a ulteriori approfondimenti
- In sede di appello cautelare il principio devolutivo opera anche rispetto al contenuto del decisum impugnato: non possono essere proposti motivi nuovi rispetto a quanto già domandato al giudice di primo grado
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