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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Sanremo 4.3.2026, di comunicazione della perdita dei titoli abilitativi e della licenza di esercizio relativa al posteggio n. -OMISSIS- del mercato bisettimanale.

Giustizia amministrativa202600260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione della perdita dei titoli abilitativi e della licenza di esercizio relativa a un posteggio del mercato bisettimanale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, titolare di diversi titoli abilitativi per il commercio su suolo pubblico, ceduti insieme all'azienda il 20 gennaio 2026, ha impugnato la comunicazione del Comune di Sanremo del 4 marzo 2026 con cui era stata comunicata la perdita dei titoli abilitativi e della licenza di esercizio relativa a un posteggio del mercato bisettimanale. La misura era motivata dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Genova del 25 novembre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Nel corso del giudizio, con provvedimento del 23 marzo 2026, il Comune ha annullato in autotutela la comunicazione impugnata. Poiché l'atto contestato è stato rimosso e conformemente alla richiesta del ricorrente, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la legittimità della comunicazione originaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono sentite sul punto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e viene meno l'interesse alla decisione sulla sua legittimità, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, senza esaminare il merito delle censure originarie.
  • La decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. è ammissibile quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti siano state sentite sulla definizione immediata del giudizio.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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