Cassazione Penale, Sentenza n. 22960/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 344,00 euro di multa) lamentando la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e dell'art. 597 c.p.p., nonché carenza di motivazione con specifico riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In appello la difesa aveva esplicitamente richiesto il riconoscimento della sospensione condizionale sulla base dell'incensuratezza dell'imputato (conclusioni scritte del 14/10/2025). Il motivo sostiene che la Corte territoriale non ha motivato il diniego del beneficio né valutato la prognosi di pericolosità futura, omettendo così di esercitare il proprio obbligo di pronunciarsi sui benefici richiesti dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo alla sospensione condizionale della pena, ritenendo che la sentenza impugnata sia carente di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Il giudice di legittimità ha affermato il principio secondo cui il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi e di motivare in senso positivo o negativo quando sussistono elementi che rendono ragionevole l'esercizio del potere di concessione del beneficio, specialmente se espressamente richiesto dall'imputato. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata soltanto sulla valutazione inerente alla sospensione condizionale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. In base all'art. 624, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità: la condanna sostanziale rimane definitivamente accertata e non viene riformata, salvo il nuovo giudizio sul riconoscimento della sospensione condizionale.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Disciplina i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, ove gli elementi di fatto indicano la sussistenza dei presupposti e il beneficio è richiesto, il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi e motivare in merito
art. 164 cod. pen.
Regola l'applicazione della sospensione condizionale della pena in presenza di determinate condizioni; richiamato dal ricorrente come norma cui il giudice avrebbe dovuto fare riferimento nella valutazione del beneficio
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come presunta violazione procedurale collegata alla motivazione; la sentenza di legittimità prende atto della censura procedurale ma fonda la sua decisione soprattutto sul dovere motivazionale del giudice d'appello in ordine alla sospensione
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato negli atti di appello (v. censure contenute nell'atto di gravame); nella decisione è ricordato il quadro delle doglianze articolate in appello, ma il fulcro della Cassazione è il dovere motivazionale rispetto ai benefici richiesti
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: l'annullamento disposto non incide sulla statuizione di colpevolezza, la quale rimane definitiva
Massime di principio
- Se l'imputato chiede la sospensione condizionale della pena e sussistono elementi fattuali che rendono ragionevole il riconoscimento, il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi espressamente e di motivare il diniego o il consenso.
- L'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento di un beneficio richiesto integra un vizio tale da comportare l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per nuovo esame, senza necessariamente travolgere la valutazione sulla responsabilità penale.
- Quando l'annullamento riguarda solo vizi di motivazione o di forma relativi ai benefici, l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; ciò significa che rimane ferma la condanna sostanziale salvo la rinnovata valutazione del beneficio.
- Per massimizzare l'efficacia di un'impugnazione, la difesa deve richiedere esplicitamente nei motivi o nelle conclusioni il riconoscimento dei benefici di legge (es. sospensione condizionale), così da porre il dovere motivazionale a carico del giudice di merito.
- La valutazione sulla sospensione condizionale comprende anche una prognosi sulla pericolosità di futura reiterazione: il giudice deve indicare le ragioni che giustificano la fiducia o il timore nella futura buona condotta dell'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22834/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22836/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22837/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22839/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22840/2026 del 22/06/2026
- Sentenza penale · 22 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22843/2026 del 22/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →