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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22960/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per ricettazione (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 344,00 euro di multa) lamentando la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. e dell'art. 597 c.p.p., nonché carenza di motivazione con specifico riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In appello la difesa aveva esplicitamente richiesto il riconoscimento della sospensione condizionale sulla base dell'incensuratezza dell'imputato (conclusioni scritte del 14/10/2025). Il motivo sostiene che la Corte territoriale non ha motivato il diniego del beneficio né valutato la prognosi di pericolosità futura, omettendo così di esercitare il proprio obbligo di pronunciarsi sui benefici richiesti dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo alla sospensione condizionale della pena, ritenendo che la sentenza impugnata sia carente di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Il giudice di legittimità ha affermato il principio secondo cui il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi e di motivare in senso positivo o negativo quando sussistono elementi che rendono ragionevole l'esercizio del potere di concessione del beneficio, specialmente se espressamente richiesto dall'imputato. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata soltanto sulla valutazione inerente alla sospensione condizionale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. In base all'art. 624, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità: la condanna sostanziale rimane definitivamente accertata e non viene riformata, salvo il nuovo giudizio sul riconoscimento della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che, ove gli elementi di fatto indicano la sussistenza dei presupposti e il beneficio è richiesto, il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi e motivare in merito

  • art. 164 cod. pen.

    Regola l'applicazione della sospensione condizionale della pena in presenza di determinate condizioni; richiamato dal ricorrente come norma cui il giudice avrebbe dovuto fare riferimento nella valutazione del beneficio

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come presunta violazione procedurale collegata alla motivazione; la sentenza di legittimità prende atto della censura procedurale ma fonda la sua decisione soprattutto sul dovere motivazionale del giudice d'appello in ordine alla sospensione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato negli atti di appello (v. censure contenute nell'atto di gravame); nella decisione è ricordato il quadro delle doglianze articolate in appello, ma il fulcro della Cassazione è il dovere motivazionale rispetto ai benefici richiesti

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: l'annullamento disposto non incide sulla statuizione di colpevolezza, la quale rimane definitiva

Massime di principio

  • Se l'imputato chiede la sospensione condizionale della pena e sussistono elementi fattuali che rendono ragionevole il riconoscimento, il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi espressamente e di motivare il diniego o il consenso.
  • L'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento di un beneficio richiesto integra un vizio tale da comportare l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per nuovo esame, senza necessariamente travolgere la valutazione sulla responsabilità penale.
  • Quando l'annullamento riguarda solo vizi di motivazione o di forma relativi ai benefici, l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; ciò significa che rimane ferma la condanna sostanziale salvo la rinnovata valutazione del beneficio.
  • Per massimizzare l'efficacia di un'impugnazione, la difesa deve richiedere esplicitamente nei motivi o nelle conclusioni il riconoscimento dei benefici di legge (es. sospensione condizionale), così da porre il dovere motivazionale a carico del giudice di merito.
  • La valutazione sulla sospensione condizionale comprende anche una prognosi sulla pericolosità di futura reiterazione: il giudice deve indicare le ragioni che giustificano la fiducia o il timore nella futura buona condotta dell'imputato.

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