Ordinanza n. 7/2026 - Palermo, Sezione 3
per il risarcimento del danno da occupazione d'urgenza del terreno, ed in subordine per la restituzione dell’immobile abusivamente occupato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Occupazione d'urgenza del terreno, con domanda risarcitoria e, in subordine, di restituzione dell'immobile abusivamente occupato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento del danno derivante dall'occupazione d'urgenza del terreno e, in subordine, di restituzione dell'immobile asseritamente abusivamente occupato. Il giudizio era stato sospeso perché la sua definizione dipendeva dall'esito di un parallelo procedimento pendente davanti alla Corte d'Appello di Palermo. A seguito del rinvio dell'udienza del giudizio civile al 4 giugno 2025, il TAR ha ritenuto necessario verificare se la causa di sospensione sia cessata, se permanga l'interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito e quali fatti o atti siano eventualmente sopravvenuti. È stata inoltre richiesta all'amministrazione resistente la produzione aggiornata degli atti impugnati e della documentazione di corredo, nonché di chiarimenti documentati sulla vicenda.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. I ricorrenti devono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare se persista l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriore documentazione amministrativa o di integrazione del contraddittorio. L'amministrazione intimata/resistente deve fornire chiarimenti documentati e depositare, ove non già prodotto, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l'inerzia dei ricorrenti rispetto all'ordine di chiarire la permanenza dell'interesse può essere valutata come elemento inequivoco di sopravvenuta carenza d'interesse e condurre all'improcedibilità; analogamente, la mancata ingiustificata collaborazione dell'amministrazione nella produzione documentale può consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale. Per le amministrazioni non costituite, il deposito deve avvenire tramite PAT utilizzando l'apposito modulo per gli adempimenti istruttori. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli adempimenti processuali disposti dal giudice.
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che non coopera ingiustificatamente all'acquisizione documentale ordinata dal giudice.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione all'esercizio dei poteri istruttori collegiali.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone di acquisire chiarimenti documentati sull'eventuale cessazione della causa di sospensione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte, compresa l'inerzia rispetto all'ordine di chiarire la permanenza dell'interesse, ai fini della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando un giudizio amministrativo è sospeso in attesa dell'esito di un procedimento parallelo, il giudice può ordinare alle parti di fornire chiarimenti documentati sull'eventuale cessazione della causa di sospensione e sulla situazione aggiornata della controversia.
- Se il ricorrente, destinatario di un'ordinanza istruttoria che gli impone di chiarire la permanenza dell'interesse alla decisione, rimane inerte, tale comportamento può costituire manifestazione inequivoca del sopravvenuto disinteresse e giustificare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi richiesti dall'ordinanza istruttoria diversi dalla mera dichiarazione di permanenza dell'interesse può essere valutata, unitamente agli altri elementi processuali, come prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di depositare documenti utili alla decisione, l'amministrazione è tenuta a cooperare all'istruttoria; l'ingiustificata omissione può consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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