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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni dovuti in base a un contratto di leasing immobiliare. I debitori hanno proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione della cessionaria del credito, mentre secondo i ricorrenti tale eccezione era proponibile in ogni stato e grado; 2) violazione degli artt. 106 e 107 TUB, per avere la corte escluso la nullità o inefficacia della cessione del credito pur in assenza, al momento della cessione, dell'iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale delle società veicolo; 3) violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, perché le fideiussioni rilasciate erano conformi al modello ABI 2003 e contenevano clausole ritenute illegittime dalla Banca d'Italia, sicché la corte avrebbe dovuto applicare il relativo provvedimento e dichiarare invalide tali garanzie, o comunque riconoscere che senza quelle clausole la fideiussione non sarebbe stata prestata; 4) violazione dell'art. 1526 c.c., per mancata applicazione della disciplina ritenuta inderogabile dai ricorrenti alle clausole contrattuali che, in caso di risoluzione, consentivano al concedente di trattenere i canoni già pagati e di pretendere i canoni futuri attualizzati, anziché un mero equo compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato l'inammissibilità del controricorso della cessionaria per difetto di prova idonea della propria legittimazione sostanziale, osservando che l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non bastava, da solo, a dimostrare l'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. Quanto ai motivi dei ricorrenti, il primo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che nel giudizio di merito erano state svolte difese incompatibili con la negazione della titolarità del credito. Il secondo è stato rigettato perché, secondo la Corte, l'iscrizione della società veicolo nell'apposito elenco risultava tempestiva rispetto alla cessione. Il terzo è stato rigettato perché il provvedimento della Banca d'Italia sulle fideiussioni ABI si applica anche alle fideiussioni specifiche, ma i ricorrenti non avevano provato che, senza le clausole contestate, la garanzia non sarebbe stata prestata. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito sulla eccessività della clausola e sulla disciplina applicabile al leasing, attività preclusa in sede di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese per l'inammissibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per l'esame preliminare della memoria e dell'eccezione sulla legittimazione della controricorrente

  • art. 58 TUB

    la cessione in blocco del credito richiede, ai fini della legittimazione processuale del cessionario, prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, salvo riconoscimento del debitore

  • artt. 106 e 107 TUB

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l'inefficacia/nullità della cessione; la Corte esclude tale tesi e valorizza la disciplina sull'iscrizione e comunicazione delle società veicolo

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della corte di merito

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norme sul vizio di ricorso per cassazione invocate per i diversi motivi, ma senza superare i limiti del giudizio di legittimità

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    richiamato in relazione alle intese anticoncorrenziali e al provvedimento Banca d'Italia sulle fideiussioni ABI

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005

    ritenuto applicabile anche alle fideiussioni specifiche, ma la parte che lo invoca deve provare che, senza le clausole conformi allo schema ABI, la garanzia non sarebbe stata concessa

  • art. 1957 c.c.

    evocato con riguardo alla clausola derogatoria contenuta nella fideiussione; la Corte osserva che il creditore si era attivato entro sei mesi

  • art. 1526 c.c.

    ritenuto derogabile dall'autonomia contrattuale nel leasing; il giudice può tuttavia ridurre l'indennità o la penale se manifestamente eccessiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le tesi già respinte in appello.
  • Chi afferma di essere cessionario di un credito in blocco ex art. 58 TUB deve dimostrare documentalmente che il credito controverso rientra nell'operazione di cessione, salvo che la controparte abbia riconosciuto la titolarità in modo espresso o implicito.
  • Il difetto di legittimazione del cessionario, pur essendo deducibile come mera difesa e non come eccezione in senso stretto, può risultare precluso se il convenuto ha svolto difese incompatibili con la contestazione della titolarità del credito.
  • Il provvedimento della Banca d'Italia sulle fideiussioni ABI può operare anche con riguardo a fideiussioni specifiche; tuttavia, per farne derivare l'inefficacia della garanzia, è necessario provare che, in assenza delle clausole contestate, il negozio non sarebbe stato concluso.
  • In tema di leasing, l'art. 1526 c.c. è derogabile dall'autonomia contrattuale; resta però fermo il potere del giudice di ridurre l'indennità o la penale quando risulti manifestamente eccessiva.
  • In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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