Sentenza n. 225/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, n.155/2024 del 22.01.2025, emessa all’esito del giudio n. 57/2024 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per le annualità 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto a percepire la Carta del docente per le annualità 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero si è costituito documentando l'attivazione del beneficio in data 9 gennaio 2026. La ricorrente ha riconosciuto l'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'attivazione del beneficio avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la presentazione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
come del resto riconosciuto dalla stessa interessata
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
art. 112 c.p.a.
La disposizione è richiamata implicitamente dalla natura del giudizio di ottemperanza, volto all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando la pretesa sostanziale dell'interessato risulti pienamente e puntualmente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali quando l'adempimento intervenga solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza; in tal caso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale.
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