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Sentenza

Sentenza n. 9363/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previe misure cautelari - della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 (PAT-14/12/2022-13812) del 14/12/2022 avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre2018, n. 145” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali PAT/RFS128-10/11/2022-0769504, trasmessa via pec il 10/11/2022, avente ad oggetto la “comunicazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e Politiche Sociali del 23/11/2022, trasmessa via pec il 25/11/2022, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’ “Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previstedall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 richiamata nella Delibera di Ripiano e pubblicata sul sito della Provincia Autonoma; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari n. 499 del 16 settembre 2019, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma n. 124 e 2023-D337-00009 del 13/01/2023, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e prendendo atto del nuovo termine del 30/04/2023 per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende, conferma la Delibera di Ripiano.

Giustizia amministrativa202304244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e provinciali di definizione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici mediante il meccanismo del payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento con cui erano stati individuati gli importi posti a suo carico per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti, inclusi il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto recante le linee guida e gli accordi della Conferenza Stato-Regioni. Sono stati dedotti vizi derivanti, in tesi, dall'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il payback, oltre a vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto per gli anni 2015-2018 l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento, entro il termine stabilito, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che il versamento della quota del 25 per cento previsto dalla disciplina sopravvenuta avesse fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione sull'impugnazione. Non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege, poiché non risultavano perfezionati gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa"

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    "L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"

    La disciplina sopravvenuta consente di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati negli atti regionali o provinciali e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    "udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato"

    È richiamato quale fondamento processuale della trattazione da remoto e dell'avviso alle parti relativo alla possibile definizione del giudizio in rito.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto dell'impugnazione mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista ex lege per i giudizi pendenti è subordinata al perfezionamento degli specifici adempimenti comunicativi posti dalla legge a carico dell'amministrazione; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della condotta processuale del ricorrente.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe l'esame delle censure di legittimità dedotte contro gli atti impugnati, senza necessità di pronunciarsi sulla validità della disciplina primaria o sui vizi propri dei provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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