Sentenza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento 1.della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2025 90027786 82/000” intestata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 13 maggio 2025, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento entro 5 giorni dal ricevimento, della somma di euro 131.384,08- su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019”, per “prelievi latte” e relativi “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 300220150000008127000 notificata il 16.03.2015, per il prelievo supplementare imputato per il periodo 2005/2006; 2.di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica del ricorrente, compreso l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, non conosciuta e non allegata, nonché il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per euro 131.384,08 relativa al residuo ruolo AGEA per prelievo supplementare sul latte prodotto nella campagna 2005/2006, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore lattiero-caseario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in via preliminare, l’intervenuto annullamento giudiziale della comunicazione di imputazione del prelievo relativa alla campagna 2005/2006, notificata all’acquirente del latte, sulla quale si fondava la pretesa riscossa mediante l’intimazione impugnata. Ha inoltre dedotto la mancata o invalida notificazione degli atti presupposti, l’inesigibilità delle somme, la violazione della disciplina europea e nazionale sul recupero del prelievo supplementare, la prescrizione della cartella e della pretesa creditoria, la nullità o illegittimità degli atti per mancata disapplicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione, la decadenza dalla riscossione, la duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero, nonché l’errata quantificazione del debito, degli interessi e degli oneri di riscossione. Il ricorrente ha richiamato anche vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, non discriminazione, effettività, partecipazione, imparzialità e buon andamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’intimazione di pagamento. Ha ritenuto assorbente il primo motivo, rilevando che la comunicazione di imputazione del prelievo relativa alla campagna 2005/2006 era stata annullata dal Consiglio di Stato. Tale annullamento si poneva in continuità con le sentenze della Corte di giustizia che avevano giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione i meccanismi nazionali di riassegnazione o restituzione del prelievo fondati su categorie prioritarie, anziché su criteri proporzionali e non discriminatori. Ne conseguiva il venir meno del titolo esecutivo posto a fondamento della riscossione, poiché l’imputazione del prelievo costituiva atto presupposto dell’intimazione. Il TAR ha invece escluso che la pretesa creditoria fosse prescritta: in materia trova applicazione il termine ordinario decennale e il contenzioso relativo all’imputazione aveva prodotto effetti interruttivi e sospensivi dei termini. L’Amministrazione conserva quindi il potere di rinnovare il procedimento e rideterminare il prelievo mediante criteri conformi al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia, senza che ciò legittimi l’intimazione annullata. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e le difficoltà interpretative della disciplina nazionale ed europea.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
In materia di prelievo supplementare lattiero-caseario si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 1, comma 8, d.l. n. 43/1999, convertito dalla l. n. 118/1999
La disposizione nazionale deve essere disapplicata nella parte in cui prevede la quantificazione del prelievo dopo una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati secondo categorie prioritarie, anziché con criterio paritario e proporzionale.
art. 1, comma 5, d.l. n. 8/2000, convertito dalla l. n. 79/2000
La disposizione nazionale deve essere disapplicata per l’incompatibilità del criterio di riassegnazione prioritaria con il diritto dell’Unione.
art. 9 d.l. n. 49/2003, in combinato disposto con art. 2, comma 3, d.l. n. 157/2004, convertito dalla l. n. 204/2004
Il criterio di restituzione prioritaria del prelievo ai produttori i cui acquirenti abbiano effettuato regolarmente i versamenti mensili è incompatibile con il diritto dell’Unione e deve essere disapplicato.
art. 4, par. 3, TUE
Il principio di leale collaborazione e il primato del diritto dell’Unione impongono all’amministrazione di non dare esecuzione a pretese fondate su meccanismi nazionali incompatibili con la disciplina europea.
art. 31, comma 4, c.p.a.
Il ricorrente aveva richiamato la disciplina dell’azione di nullità con riferimento agli atti presupposti, ma la questione è rimasta assorbita dall’annullamento dell’intimazione.
Massime di principio
- Quando l’atto presupposto di una riscossione amministrativa è stato annullato con efficacia definitiva, viene meno il titolo esecutivo della riscossione e deve essere annullato anche l’atto consequenziale fondato su quel titolo.
- I meccanismi nazionali di riassegnazione o restituzione del prelievo supplementare lattiero-caseario che accordano priorità a determinate categorie di produttori, anziché applicare criteri proporzionali e non discriminatori, devono essere disapplicati in quanto incompatibili con il diritto dell’Unione.
- L’annullamento dell’atto presupposto non impedisce all’amministrazione di rinnovare il procedimento e rideterminare la pretesa, purché applichi criteri conformi alla disciplina europea e alle pronunce della Corte di giustizia.
- In materia di prelievo supplementare lattiero-caseario trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione; il contenzioso relativo all’atto di imputazione può produrre effetti interruttivi e sospensivi dei termini relativi alla pretesa creditoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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