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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45807/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/10/2023 che aveva ritenuto Izzo responsabile del reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 per avere, quale legale rappresentante della Wib S.r.l., inserito nel modello dichiarativo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da ZC-Com S.r.l. e I.T. Developer S.r.l.; e Fornaro responsabile ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 per aver, quale legale rappresentante della I.T. Developer, emesso fatture per operazioni inesistenti a favore della Wib. I motivi di ricorso denunciavano: insufficiente e viziosa motivazione circa la mancata prova che i beni non fossero stati effettivamente forniti (contestando la valorizzazione della CNR del 19/3/2015 e delle verifiche dell'Agenzia delle Dogane, ritenute incomplete o non acquisite), l'irragionevolezza della valutazione in ordine alle diverse entità delle fatture utilizzate rispetto a quelle emesse e la mancata concessione delle attenuanti generiche a Fornaro; infine censuravano la disposta confisca per equivalente nei confronti di Fornaro, che il ricorso sosteneva non fosse stata adottata in primo grado e che in ogni caso non risultava quantificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse legittimamente valorizzato gli esiti delle verifiche svolte dall'Ufficio Dogane Milano 1, le quali avevano accertato per I.T. Developer l'assenza di una struttura idonea, scritture contabili incomplete e omissioni fiscali, e per ZC-Com elementi che la qualificavano come 'cartiera', tali da giustificare la conclusione che le società non potevano aver effettuato le cessioni o prestazioni documentate. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio per cui censure basate su elementi fattuali non evocati nel ricorso d'appello sono inammissibili in sede di legittimità. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello in ordine alla negazione delle attenuanti generiche a Fornaro e al riconoscimento delle stesse a Izzo. Quanto alla confisca, la Corte ha osservato che, sebbene la normativa (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) potesse trovare applicazione, il dispositivo della sentenza d'appello non ha effettivamente disposto la confisca nei confronti di Fornaro; pertanto la doglianza è inammissibile. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma contestata ad Izzo che punisce l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte ha ritenuto la condotta integrata in base agli accertamenti amministrativi e alla ricostruzione probatoria.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma contestata a Fornaro relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provata l'emissione da parte della società riconducibile a Fornaro.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca dei proventi dei delitti tributari; la Corte ha osservato che la previsione era applicabile ai fatti, ma ha rilevato che la Corte d'appello non aveva effettivamente disposto la confisca nel dispositivo nei confronti di Fornaro.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che introducevano valutazioni fattuali nuove non dedotte in appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze generiche; la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti a Fornaro e sul loro riconoscimento a Izzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma previgente richiamata nella motivazione per evidenziare la continuità normativa con l'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e l'applicabilità delle misure ablative ai delitti consumati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rilevanti.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si fondano su valutazioni fattuali o su elementi probatori non dedotti e discussi già in sede d'appello; le questioni di fatto devono essere tempestivamente prospettate al giudice di merito.
  • Accertamenti amministrativi e verifiche dell'Agenzia delle Dogane che evidenziano l'assenza di struttura aziendale, contabilità inattendibile e omissioni fiscali costituiscono elemento probatorio rilevante per qualificare una società come 'cartiera' e per ritenere inesistenti le operazioni fatturate.
  • La diversa entità degli importi tra fatture emesse e fatture utilizzate non annulla di per sé la valutazione della responsabilità della parte utilizzatrice; l'incidenza di tali discrepanze va valutata nel contesto logico-probatorio complessivo.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione risulta contraddittoria o manifestamente illogica.
  • La misura di confisca deve risultare espressamente dal dispositivo della sentenza; se la motivazione ne parla ma il dispositivo non la dispone, la confisca non è stata effettivamente adottata e la censura deve tenerne conto.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche per i ricorrenti (Cassa delle ammende) quando ricorrano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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