Cassazione Civile, Ordinanza n. 36986/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita di un'autovettura, conclusa con contestuale richiesta di finanziamento presso un istituto di credito per il pagamento del prezzo residuo. L'acquirente aveva chiesto in giudizio la risoluzione del contratto di vendita sostenendo che la mancata concessione del finanziamento dovesse travolgere l'intera operazione, perché il finanziamento era stato considerato presupposto essenziale o comunque elemento di collegamento negoziale con la vendita. La società venditrice aveva invece chiesto, in riconvenzionale, il pagamento del prezzo residuo e del valore dell'auto che avrebbe dovuto essere permutata ma non era stata consegnata. Il tribunale aveva respinto la domanda di risoluzione e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'erede dell'acquirente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme su contratto, interpretazione e risoluzione, deducendo che il finanziamento rientrava nella presupposizione e la sua mancata erogazione comportava la caducazione del contratto; 2) violazione dei criteri ermeneutici, sostenendo che vi fosse un collegamento negoziale tra vendita e finanziamento, con effetti unitari; 3) ulteriore violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e dell'art. 2 Cost., sostenendo che la proposta di acquisto richiamasse espressamente il finanziamento quale mezzo di pagamento e che fosse stato sottoscritto anche il modulo di richiesta del prestito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della presupposizione, implicando accertamenti di fatto, non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare dove tale questione fosse stata dedotta nel giudizio di merito. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che l'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e che, per censurarla, il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati, il modo della loro violazione e trascrivere le clausole rilevanti; nel caso concreto tali oneri non erano stati assolti. La Corte ha inoltre ribadito che, quando la clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione sostituire l'interpretazione preferita dalla parte a quella ritenuta dal giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1321 c.c.
Richiamato insieme alle norme sull'interpretazione per censurare la qualificazione del rapporto contrattuale e la rilevanza del presunto collegamento con il finanziamento.
art. 1322 c.c.
Invocato a sostegno dell'autonomia negoziale e della tesi del collegamento tra i contratti.
artt. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico, ma la Corte rileva che la parte non ha specificato in concreto la violazione dei criteri interpretativi.
artt. 1363 c.c.
Invocato tra i canoni di interpretazione contrattuale, senza specificazione puntuale della pretesa violazione.
artt. 1366 c.c.
Richiamato per sostenere un'interpretazione conforme a buona fede del regolamento contrattuale.
art. 1370 c.c.
Citato tra i criteri interpretativi, ma senza che fosse dimostrata la concreta errata applicazione da parte del giudice di merito.
art. 1374 c.c.
Richiamato per sostenere l'integrazione del contratto in funzione della volontà delle parti e dell'operazione economica complessiva.
art. 1375 c.c.
Invocato in chiave di esecuzione secondo buona fede, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 1463 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti della mancata erogazione del finanziamento sulla sopravvivenza del contratto.
art. 1467 c.c.
Citato dalla ricorrente tra le norme sulla sopravvenienza e sul riequilibrio/risoluzione, ma non ritenuto decisivo nel caso.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato come base formale per i motivi di violazione di legge, ma la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a contestare accertamenti di fatto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne esclude l'utilizzabilità perché la questione non era stata adeguatamente dedotta e specificata.
art. 2 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Citato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Chi deduce per la prima volta in cassazione una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto deve non solo allegare di averla già proposta in appello, ma indicare specificamente l'atto del giudizio di merito in cui ciò è avvenuto, così da consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
- La presupposizione può essere valutata solo se la relativa questione risulti ritualmente introdotta e sorretta da allegazioni e riscontri di fatto; in sede di legittimità non è sufficiente affermare astrattamente che un evento esterno fosse presupposto essenziale del contratto.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di fatti decisivi, che vanno però indicati in modo specifico e con trascrizione delle clausole rilevanti.
- Non è consentito in cassazione limitarsi a contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione della clausola contrattuale, anche se astrattamente plausibile: l'interpretazione censurabile è solo quella che violi i canoni legali o sia manifestamente illogica nei limiti del controllo di legittimità.
- Quando una clausola o un regolamento contrattuale sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, la scelta di una di esse da parte del giudice di merito non è censurabile solo perché la parte ricorrente ne preferisca un'altra.
- La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del dato testuale o documentale da cui il fatto risulta e la sua effettiva decisività nel giudizio; la mera riproposizione di una tesi difensiva non è sufficiente.
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